Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 13.

    1. L’articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 183. - (Prima udienza di trattazione). – Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Se rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza.

    Il giudice istruttore verifica d’ufficio altresì la propria competenza ai sensi dell’articolo 38, primo comma, nonchè la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 107 e dall’articolo 291, primo comma. Salva la disposizione dell’articolo 291, primo comma, dichiara la contumacia della parte non costituita.
    Quando il giudice rileva la nullità della citazione o della domanda riconvenzionale, provvede ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 164 o dell’articolo 167.
    Se una delle parti ha dichiarato di voler chiamare un terzo in causa, il giudice verifica l’ammissibilità dell’intervento ai sensi dell’articolo 106 e, se del caso, ordina la estromissione del terzo che sia stato frattanto citato in giudizio.
    Le parti devono essere personalmente presenti all’udienza, salvo che questa sia stata fissata ai sensi del terzo o del quarto comma dell’articolo 180; in questo caso, esse devono essere presenti all’udienza immediatamente successiva disposta ai sensi dell’articolo 184. La mancata comparizione delle parti all’udienza cui devono essere presenti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.
    Per le finalità di cui al quinto comma, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti di causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.
    Il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. Richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Quindi, salva l’applicazione dell’articolo 187, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, se li ritiene ammissibili e rilevanti. Qualora il giudice indichi questioni rilevabili d’ufficio di cui ritenga opportuna la trattazione, ovvero disponga d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendano conseguentemente necessari.
    In ogni caso il giudice istruttore, prima di adottare i provvedimenti di sua competenza, può, se richiestone, assegnare alle parti termini per memoria ed eventuale replica».