Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487
Azioni disponibili
1. Larticolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 182. - (Forma della trattazione). La trattazione della causa è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dellarticolo 170, quarto comma.
Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza».