Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 12.

    1. L’articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 182. - (Forma della trattazione). – La trattazione della causa è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell’articolo 170, quarto comma.

    Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza».