Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 11.

    1. L’articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 180. - (Fissazione della prima udienza di trattazione). – Dopo la scadenza dei termini stabiliti nell’articolo 168-ter ciascuna parte costituita può, con ricorso depositato in cancelleria, chiedere al giudice istruttore di fissare la prima udienza di trattazione.

    Se una delle parti non si è costituita in giudizio entro il termine per essa stabilito, l’altra parte, purchè tempestivamente costituita, può presentare il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione prima della scadenza dei termini di cui al primo comma. Nel caso di più convenuti, tale facoltà spetta all’attore soltanto se nessuno dei convenuti si è costituito, ed ai convenuti costituiti con unica comparsa soltanto se non si sono costituiti l’attore e gli altri eventuali convenuti.
    L’attore, purchè tempestivamente costituito, può altresì presentare il ricorso prima della scadenza dei termini di cui al primo comma se il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepisce la nullità della citazione ai sensi del terzo comma dell’articolo 164 chiedendo di poter integrare la comparsa di risposta o ai sensi del quarto comma dello stesso articolo 164, ovvero eccepisce la necessità di integrare il contraddittorio per ordine del giudice ai sensi dell’articolo 102, nonché nel caso in cui il convenuto eccepisce l’incompetenza per territorio del giudice adito ed egli intende aderire alla indicazione del giudice competente fatta dal convenuto. Tuttavia, tale facoltà può essere esercitata soltanto entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.
    Il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione può essere presentato prima della scadenza dei termini di cui al primo comma anche quando, avendo una delle parti dichiarato di voler chiamare in causa un terzo, l’altra parte intenda eccepire che non sussistono i presupposti per l’intervento su istanza di parte stabiliti dall’articolo 106. Tale facoltà può essere esercitata soltanto dalla parte costituita che intende proporre l’eccezione ed entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la predetta dichiarazione.
    La presentazione del ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione, nei casi di cui al secondo, terzo e quarto comma, sospende, fino all’udienza, i termini indicati nell’articolo 168-ter.
    Il giudice istruttore fissa con decreto la prima udienza di trattazione. Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. Esso è notificato alla parte non costituita a cura della parte che ha presentato il ricorso per la fissazione dell’udienza almeno venti giorni prima dell’udienza.
    Se il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione non è presentato entro il termine di un anno dalla scadenza dei termini stabiliti dall’articolo 168-ter, il cancelliere informa il giudice istruttore, il quale ordina la cancellazione della causa dal ruolo».