Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487
Azioni disponibili
1. Allarticolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo la parola: «esercita» sono inserite le seguenti: «, dal momento in cui è depositato in cancelleria il ricorso previsto dallarticolo 180,»;
b) nel secondo comma, dopo la parola: «fissa» sono inserite le seguenti: «la prima udienza di trattazione e».