Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 10.

    1. All’articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  nel primo comma, dopo la parola: «esercita» sono inserite le seguenti: «, dal momento in cui è depositato in cancelleria il ricorso previsto dall’articolo 180,»;

        b)  nel secondo comma, dopo la parola: «fissa» sono inserite le seguenti: «la prima udienza di trattazione e».