Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487
Azioni disponibili
Art. 1.
1. Allarticolo 163 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La domanda si propone mediante citazione in giudizio.»;
b) il secondo comma è abrogato;
c) il numero 7) del terzo comma è sostituito dal seguente:
«7) linvito al convenuto a costituirsi in giudizio nelle forme stabilite dallarticolo 166 entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione, se il luogo di questa si trova in Italia, o di cento giorni, se si trova allestero, ovvero entro il minor termine stabilito a norma dellarticolo 163-bis, con lavvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui allarticolo 167».