Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 1.

    1. All’articolo 163 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  il primo comma è sostituito dal seguente:
    «La domanda si propone mediante citazione in giudizio.»;
        b)  il secondo comma è abrogato;

        c)  il numero 7) del terzo comma è sostituito dal seguente:

        «7) l’invito al convenuto a costituirsi in giudizio nelle forme stabilite dall’articolo 166 entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione, se il luogo di questa si trova in Italia, o di cento giorni, se si trova all’estero, ovvero entro il minor termine stabilito a norma dell’articolo 163-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’articolo 167».