Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Allarticolo 163 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La domanda si propone mediante citazione in giudizio.»;
b) il secondo comma è abrogato;
c) il numero 7) del terzo comma è sostituito dal seguente:
«7) linvito al convenuto a costituirsi in giudizio nelle forme stabilite dallarticolo 166 entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione, se il luogo di questa si trova in Italia, o di cento giorni, se si trova allestero, ovvero entro il minor termine stabilito a norma dellarticolo 163-bis, con lavvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui allarticolo 167».
1. Larticolo 163-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 163-bis. - (Abbreviazione dei termini per la costituzione del convenuto). Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dellattore e con decreto motivato in calce dellatto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini per la costituzione del convenuto stabiliti dallarticolo 166».
1. Larticolo 164 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 164. - (Nullità della citazione). La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) del terzo comma dellarticolo 163, se è stato indicato un termine per la costituzione del convenuto diverso da quello stabilito dalla legge ovvero se mancano linvito o lavvertimento previsti dal numero 7) del terzo comma dellarticolo 163.
Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone dufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione; tuttavia, i termini previsti dallarticolo 166 e dallarticolo 168-ter decorrono dalla notificazione della rinnovazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dellarticolo 307, terzo comma.
La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi, fin dal momento della notificazione della citazione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Tuttavia, se il convenuto deduce la mancanza dellinvito o dellavvertimento previsti dal numero 7) del terzo comma dellarticolo 163 o lindicazione di un termine per la costituzione in giudizio diverso da quello stabilito dalla legge, e chiede di poter integrare la comparsa di risposta, il giudice, rilevata lesistenza del vizio dedotto, assegna al convenuto un termine per detta integrazione; in tal caso, il giudice assegna inoltre alle parti, se almeno una di queste lo richie-
de, nuovi termini per lo svolgimento delle attività previste dallarticolo 168-ter.
La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) del terzo comma dellarticolo 163 ovvero se manca lesposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso comma.
Il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del quarto comma, fissa allattore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione; dalla rinnovazione o integrazione, tuttavia, decorrono nuovamente i termini previsti dagli articoli 166 e 168-ter. Se la rinnovazione od integrazione non viene eseguita il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue a norma dellarticolo 307, terzo comma».
1. Allarticolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «del secondo comma» sono soppresse.
1. Allarticolo 166 del codice di procedura civile, le parole da: «almeno venti giorni prima» a: «168-bis, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dellatto di citazione, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di cento giorni, se si trova allestero, ovvero entro il minor termine stabilito a norma dellarticolo 163-bis».
1. Allarticolo 167 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «; dalla scadenza del termine per la integrazione, tuttavia, decorrono nuovamente i termini previsti dallarticolo 168-ter»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se intende proporre domande contro altro convenuto al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda di essere garantito, deve farlo nella comparsa di risposta. Se intende chiamare un terzo in causa ai sensi dellarticolo 106, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dellarticolo 269; deve provvedere ai sensi di questultima disposizione anche quando il convenuto nei cui confronti propone domanda non si è costituito in giudizio».
1. Dopo larticolo 167 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 167-bis. - (Domande di un convenuto nei confronti di altro convenuto costituito in giudizio). Se un convenuto, con la comparsa di risposta, ha proposto domanda nei confronti di altro convenuto, pure costituito in giudizio, questi deve proporre tutte le sue difese mediante memoria depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dallarticolo 166. A tale memoria si applicano le disposizioni previste per la comparsa di risposta dallarticolo 167».
1. Allarticolo 168-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: «davanti al quale le parti debbono comparire» sono soppresse;
b) nel terzo comma, le parole da: «sul ruolo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore»;
c) i commi quarto e quinto sono abrogati.
1. Dopo larticolo 168-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 168-ter. - (Deposito di memorie prima della trattazione orale della causa). Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto le parti possono, mediante memoria depositata in cancelleria, precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, produrre nuovi documenti e indicare nuovi mezzi di prova. Con la medesima memoria, il convenuto può altresì proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili dufficio che non abbia proposto con la comparsa di risposta, e lattore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto con la comparsa di risposta e dichiarare di voler chiamare un terzo in giudizio ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se lesigenza è sorta dalle difese del convenuto. Nei successivi venti giorni ciascuna parte, mediante deposito di memoria in cancelleria, può replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dellaltra parte, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, procedere ad eventuale indicazione di prova contraria.
Nel caso previsto dallarticolo 167-bis, i termini di cui al primo comma sono sospesi fino alla scadenza del termine stabilito nel medesimo articolo 167-bis. In tal caso, le facoltà attribuite allattore dal primo comma spettano anche al convenuto che ha proposto domanda nei confronti di altro convenuto.
I termini di cui al primo comma sono perentori, salve le disposizioni del secondo comma e degli articoli 164, 167, 180, 183, 184-bis, 269 e 271-bis».
1. Allarticolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo la parola: «esercita» sono inserite le seguenti: «, dal momento in cui è depositato in cancelleria il ricorso previsto dallarticolo 180,»;
b) nel secondo comma, dopo la parola: «fissa» sono inserite le seguenti: «la prima udienza di trattazione e».
1. Larticolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 180. - (Fissazione della prima udienza di trattazione). Dopo la scadenza dei termini stabiliti nellarticolo 168-ter ciascuna parte costituita può, con ricorso depositato in cancelleria, chiedere al giudice istruttore di fissare la prima udienza di trattazione.
Se una delle parti non si è costituita in giudizio entro il termine per essa stabilito, laltra parte, purchè tempestivamente costituita, può presentare il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione prima della scadenza dei termini di cui al primo comma. Nel caso di più convenuti, tale facoltà spetta allattore soltanto se nessuno dei convenuti si è costituito, ed ai convenuti costituiti con unica comparsa soltanto se non si sono costituiti lattore e gli altri eventuali convenuti.
Lattore, purchè tempestivamente costituito, può altresì presentare il ricorso prima della scadenza dei termini di cui al primo comma se il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepisce la nullità della citazione ai sensi del terzo comma dellarticolo 164 chiedendo di poter integrare la comparsa di risposta o ai sensi del quarto comma dello stesso articolo 164, ovvero eccepisce la necessità di integrare il contraddittorio per ordine del giudice ai sensi dellarticolo 102, nonché nel caso in cui il convenuto eccepisce lincompetenza per territorio del giudice adito ed egli intende aderire alla indicazione del giudice competente fatta dal convenuto. Tuttavia, tale facoltà può essere esercitata soltanto entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.
Il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione può essere presentato prima della scadenza dei termini di cui al primo comma anche quando, avendo una delle parti dichiarato di voler chiamare in causa un terzo, laltra parte intenda eccepire che non sussistono i presupposti per lintervento su istanza di parte stabiliti dallarticolo 106. Tale facoltà può essere esercitata soltanto dalla parte costituita che intende proporre leccezione ed entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la predetta dichiarazione.
La presentazione del ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione, nei casi di cui al secondo, terzo e quarto comma, sospende, fino alludienza, i termini indicati nellarticolo 168-ter.
Il giudice istruttore fissa con decreto la prima udienza di trattazione. Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. Esso è notificato alla parte non costituita a cura della parte che ha presentato il ricorso per la fissazione delludienza almeno venti giorni prima delludienza.
Se il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione non è presentato entro il termine di un anno dalla scadenza dei termini stabiliti dallarticolo 168-ter, il cancelliere informa il giudice istruttore, il quale ordina la cancellazione della causa dal ruolo».
1. Larticolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 182. - (Forma della trattazione). La trattazione della causa è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dellarticolo 170, quarto comma.
Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza».
1. Larticolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 183. - (Prima udienza di trattazione). Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore verifica dufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Se rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o lassistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza.
Il giudice istruttore verifica dufficio altresì la propria competenza ai sensi dellarticolo 38, primo comma, nonchè la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dallarticolo 102, secondo comma, dallarticolo 107 e dallarticolo 291, primo comma. Salva la disposizione dellarticolo 291, primo comma, dichiara la contumacia della parte non costituita.
Quando il giudice rileva la nullità della citazione o della domanda riconvenzionale, provvede ai sensi, rispettivamente, dellarticolo 164 o dellarticolo 167.
Se una delle parti ha dichiarato di voler chiamare un terzo in causa, il giudice verifica lammissibilità dellintervento ai sensi dellarticolo 106 e, se del caso, ordina la estromissione del terzo che sia stato frattanto citato in giudizio.
Le parti devono essere personalmente presenti alludienza, salvo che questa sia stata fissata ai sensi del terzo o del quarto comma dellarticolo 180; in questo caso, esse devono essere presenti alludienza immediatamente successiva disposta ai sensi dellarticolo 184. La mancata comparizione delle parti alludienza cui devono essere presenti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dellarticolo 116.
Per le finalità di cui al quinto comma, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti di causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dellarticolo 116.
Il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. Richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili dufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Quindi, salva lapplicazione dellarticolo 187, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, se li ritiene ammissibili e rilevanti. Qualora il giudice indichi questioni rilevabili dufficio di cui ritenga opportuna la trattazione, ovvero disponga dufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendano conseguentemente necessari.
In ogni caso il giudice istruttore, prima di adottare i provvedimenti di sua competenza, può, se richiestone, assegnare alle parti termini per memoria ed eventuale replica».
1. Larticolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 184. - (Eventuale nuova udienza di trattazione). Il giudice istruttore, compiute le verifiche ed assunti i provvedimenti previsti dallarticolo 183, commi primo, secondo, terzo e quarto, dispone che la trattazione prosegua in altra udienza quando ciò è necessario in relazione ai provvedimenti adottati ovvero quando la presentazione del ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione ha sospeso i termini di cui allarticolo 168-ter ed almeno una delle parti dichiara di volersi valere della facoltà prevista dal medesimo articolo 168-ter.
Nellultima ipotesi prevista dal primo comma, ovvero quando comunque in conseguenza dei provvedimenti assunti le parti hanno ancora facoltà di svolgere lattività prevista dallarticolo 168-ter, la nuova udienza di trattazione è fissata a seguito di nuovo ricorso presentato da una delle parti dopo la scadenza del termine per il compimento di detta attività. Si applica larticolo 180. Negli altri casi il giudice fissa, al termine della udienza, ludienza di prosecuzione della trattazione.
Il giudice istruttore, compiute in ogni caso le verifiche ed assunti i provvedimenti previsti dallarticolo 183, commi primo, secondo, terzo e quarto, può disporre che la trattazione della causa prosegua in altra udienza, fissandone la data, anche quando ciò appare opportuno in relazione alla complessità delle questioni trattate e da trattare, ovvero al fine di favorire la conciliazione delle parti.
Fuori dei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo, non sono ammesse nuove udienze di trattazione».
1. Allarticolo 187 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Qualora il collegio provveda a norma dellarticolo 279, secondo comma, numero 4), il giudice istruttore, se richiestone nella prima udienza davanti a lui, può concedere alle parti un termine per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per leventuale indicazione di prova contraria, quando la richiesta è giustificata dai provvedimenti per lulteriore istruzione della causa impartiti dal collegio».
1. Larticolo 269 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 269. - (Chiamata di un terzo in causa). Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dellarticolo 106, la parte provvede mediante citazione in giudizio osservate le disposizioni di cui ai commi seguenti.
Il convenuto che ha dichiarato nella comparsa di risposta di voler chiamare un terzo in causa deve provvedere alla citazione in giudizio del terzo entro venti giorni dalla scadenza del termine per la sua costituzione in giudizio. Nel caso di più convenuti nel medesimo processo, deve provvedere, entro il medesimo termine, anche alla citazione in giudizio dellaltro convenuto nei cui confronti abbia proposto domanda con la comparsa di risposta e che non sia già costituito.
Nel caso previsto dallarticolo 167-bis, il convenuto che ha dichiarato nella memoria di cui al medesimo articolo 167-bis di voler chiamare un terzo in causa deve provvedere alla citazione del terzo in giudizio entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria stessa.
Lattore che ha dichiarato nella prima memoria prevista dallarticolo 168-ter di voler chiamare un terzo in causa deve provvedere alla citazione in giudizio del terzo entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito di detta memoria.
La disposizione di cui al quarto comma si applica anche al convenuto che, nel caso previsto dallarticolo 167-bis, ha proposto domanda nei confronti di altro convenuto e a seguito delle difese di questultimo ha dichiarato di voler chiamare un terzo in causa nella prima memoria prevista dallarticolo 168-ter.
Se, fuori del caso previsto dallarticolo 167-bis, linteresse a chiamare in causa un terzo, ai sensi dellarticolo 106, sorge in un convenuto a seguito delle difese di altro convenuto, il convenuto che intende chiamare in causa il terzo deve farne dichiarazione nella prima memoria prevista dallarticolo 168-ter e provvedere alla sua citazione in giudizio entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito di detta memoria.
La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dallarticolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma degli articoli 166 e 167. La presente disposizione si applica anche nei riguardi del convenuto non costituito cui sia notificata la citazione in giudizio ai sensi del secondo comma.
Quando il convenuto, nella comparsa di risposta, dichiara che intende chiamare in causa un terzo, o propone domanda nei confronti di altro convenuto che non sia costituito, i termini previsti dallarticolo 168-ter sono sospesi per la durata di trenta giorni ovvero, se entro detti trenta giorni è depositata in cancelleria la citazione notificata al terzo o allaltro convenuto non costituito, fino alla scadenza del termine per la costituzione del chiamato. La medesima sospensione, decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della memoria prevista dallarticolo 167-bis, si verifica anche nel caso di cui al terzo comma, quando il convenuto nei cui confronti è proposta domanda da altro convenuto dichiara nella suddetta memoria di voler chiamare in causa un terzo.
Nei casi previsti dal quarto, quinto e sesto comma, il termine per la seconda memoria di cui allarticolo 168-ter è sospeso per la durata di trenta giorni, salvo che entro detti trenta giorni sia depositata in cancelleria la citazione notificata al terzo; in tal caso le parti possono presentare una nuova memoria ai sensi dellarticolo 168-ter, primo comma, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del terzo e presentare la seconda memoria prevista dallarticolo 168-ter entro i successivi venti giorni.
I termini previsti dallarticolo 168-ter decorrono per il chiamato, in ogni caso, dalla scadenza del termine per la sua costituzione in giudizio.
Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso in cui il terzo chiamato in causa abbia dichiarato nella comparsa di risposta di voler chiamare in causa altro terzo, ovvero nel caso in cui a seguito delle difese svolte dal terzo nella comparsa di risposta sia sorto nellattore o nel convenuto che lo ha chiamato in giudizio linteresse a chiamare in giudizio altro terzo».
1. Allarticolo 270 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «dellarticolo» sono inserite le seguenti: «102 e dellarticolo» e le parole: «per unudienza» sono sostituite dalle seguenti: «entro un termine»;
b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«La parte che provvede alla chiamata del terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dallarticolo 165».
1. Larticolo 271 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 271. - (Costituzione del terzo chiamato). Al terzo chiamato si applicano le disposizioni degli articoli 166 e 167».
1. Dopo larticolo 271 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 271-bis. - (Nuova decorrenza dei termini previsti dallarticolo 168-ter). Se il giudice ordina la chiamata di un terzo nel processo a norma dellarticolo 102 o dellarticolo 107, dalla scadenza del termine per la costituzione del terzo decorrono nuovamente, per tutte le parti, i termini previsti dallarticolo 168-ter».
1. Larticolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 342. - (Forma dellappello). Lappello si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa contenente lesposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dellimpugnazione nonché le indicazioni seguenti:
1) lindicazione del giudice davanti al quale lappello è proposto;
2) il nome, il cognome e la residenza dellappellante, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora dellappellato e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se appellante o appellato è una persona giuridica, unassociazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con lindicazione dellorgano o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3) le conclusioni;
4) lindicazione di eventuali nuovi mezzi di prova, nei limiti in cui gli stessi sono ammessi ai sensi dellarticolo 345, terzo comma;
5) il nome e il cognome del difensore e lindicazione della procura, qualora questa sia già stata rilasciata;
6) lindicazione del giorno delludienza di comparizione; linvito allappellato a costituirsi nel termine di venti giorni prima delludienza indicata ai sensi dellarticolo 347, ovvero di dieci giorni in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nelludienza indicata, dinnanzi alla corte dappello o, se lappello è proposto al tribunale, dinnanzi al giudice designato ai sensi dellarticolo 347-bis, con lavvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui allarticolo 343.
Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova allestero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente, secondo i casi, del tribunale o della corte dappello, può, su istanza dellappellante e con decreto motivato in calce dellatto originale e delle copie della citazione, abbreviare i termini suddetti fino alla metà.
Latto di citazione, sottoscritto a norma dellarticolo 125, è consegnato dalla parte o dal difensore allufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti».
1. Dopo larticolo 342 del codice di procedura civile è inseerito il seguente:
«Art. 342-bis. - (Anticipazione della udienza di comparizione). Se il termine assegnato dallappellante eccede il minimo indicato dal secondo comma, primo periodo, dellarticolo 342, lappellato, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente, secondo i casi, del tribunale o della corte dappello, che, sempre osservata la misura minima di questultimo termine, ludienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dallappellante. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere allappellante almeno cinque giorni liberi prima delludienza fissata dal presidente».
1. Allarticolo 343, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «dellarticolo 166» sono sostituite dalle seguenti: «dellarticolo 347».
1. Larticolo 347 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 347. (Forme e termini della costituzione in appello) Lappellante deve costituirsi secondo le forme e i termini stabiliti per la costituzione dellattore nei procedimenti davanti al tribunale. Egli deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Lappellato deve costituirsi, secondo le forme stabilite per la costituzione del convenuto nei procedimenti davanti al tribunale, almeno venti giorni prima della udienza di comparizione fissata nellatto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma, secondo periodo, dellarticolo 342.
Il cancelliere provvede a norma dellarticolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo dufficio al cancelliere del giudice di primo grado».
1. Dopo larticolo 347 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 347-bis. - (Designazione del giudice nelle cause di appello davanti al tribunale). Nelle cause di appello proposte al tribunale, le parti devono comparire davanti al giudice designato ai sensi dellarticolo 168-bis.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dellanno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte dappello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti nelle cause di appello.
Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è dufficio rimandata alludienza immediatamente successiva tenuta dal giudice medesimo».
1. Allarticolo 405, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «di cui allarticolo 163» sono inserite le seguenti: «ovvero allarticolo 342».
1. Allarticolo 645 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono sostituite dalle seguenti: «, salva la disposizione del terzo comma»;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«I termini per la costituzione in giudizio e i termini di cui allarticolo 168-ter sono ridotti a metà. Se è stata autorizzata lesecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, lopponente che con lopposizione abbia chiesto la sospensione della esecuzione provvisoria medesima ai sensi dellarticolo 649 e che si sia tempestivamente costituito in giudizio può presentare il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione subito dopo la costituzione in giudizio dellaltra parte o la scadenza del termine per detta costituzione; in tal caso si applica larticolo 180, quinto comma, e nella prima udienza di trattazione il giudice, compiute le verifiche ed assunti i provvedimenti previsti dallarticolo 183, commi primo, secondo, terzo e quarto, e provveduto inoltre sulla istanza di sospensione, dispone che la trattazione della causa prosegua in altra udienza ai sensi dellarticolo 184».