Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–

    N. 487
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CALVI, MARITATI e FASSONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2001

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Modifiche al codice di procedura civile

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Onorevoli Senatori. – Nel corso della XIII legislatura fu presentato, per iniziativa dei senatori Russo, Senese, Calvi, Smuraglia, De Luca, Maritati e Fassone, il disegno di legge atto Senato n. 4703, concernente modifiche al codice di procedura civile.

    Poiché non fu possibile sottoporre alla valutazione della Commissione e poi dell’Aula il disegno di legge, e conservando esso piena validità per una riforma in termini di maggiore garanzia ed efficienza del processo civile, si è reputato opportuno ripresentare integralmente il disegno di legge, con la sua relazione, alla quale lavorò con il consueto rigore intellettuale il senatore Giovanni Russo.

    1. - L’attuale processo civile si snoda, nella sua fase iniziale, attraverso almeno tre, più spesso quattro, udienze: l’udienza di prima comparizione, la prima udienza di trattazione, ed una, o più spesso due, udienze ai sensi dell’articolo 184 del codice di procedura civile per l’ammissione dei mezzi di prova. Tra l’una e l’altra udienza intercorrono, per il ben noto cumulo di affari giudiziari civili, lunghi intervalli di tempo. E tuttavia, in numerose cause – forse nella maggior parte – il giudice istruttore, in quelle udienze, si limita ad assegnare alle parti termini perentori per lo svolgimento di attività rigidamente determinate: termine al convenuto per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio nella udienza di prima comparizione (articolo 180); termine ad entrambe le parti per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, nonché ulteriore termine per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell’altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime, nella prima udienza di trattazione (articolo 183); termine alle parti per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l’eventuale indicazione di prova contraria, nella prima udienza ai sensi dell’articolo 184. Accade dunque che in tutti i casi – e non sono pochi – in cui il giudice non è chiamato a risolvere questioni pregiudiziali attinenti alla nullità della citazione o alla regolarità del contraddittorio, il processo impegna tre o quattro udienze, per un tempo che mediamente si aggira intorno ai due anni, soltanto perché le parti, mediante lo scambio di memorie entro termini assegnati dal giudice, mettano a fuoco le rispettive domande ed eccezioni e completino le loro deduzioni istruttorie.

    2. - Il presente disegno di legge si propone di far sì che questa attività, tipicamente di parte, sia svolta al di fuori del non necessario intervento del giudice, mediante scambio di memorie entro termini prefissati dalla legge, senza impegnare inutili udienze.

    A tal fine, esso prevede:

        – che la citazione non sia più «a comparire a udienza fissa», ma contenga l’invito al convenuto a costituirsi in giudizio mediante deposito di comparsa di risposta in cancelleria entro il termine stabilito dalla legge (articoli 1 e 5, che modificano rispettivamente l’articolo 163 e l’articolo 166 del codice di procedura civile);

        – che dalla scadenza del termine per la costituzione in giudizio del convenuto decorrano ulteriori termini perentori, anche questi stabiliti dalla legge, per lo svolgimento delle attività ora consentite alle parti entro i termini loro assegnati ai sensi degli articoli 180, 183 e 184 (articolo 9, che introduce nel codice di procedura civile l’articolo 168-ter);
        – che, scaduti i predetti termini, ciascuna parte costituita possa chiedere con ricorso al giudice istruttore la fissazione della udienza di trattazione (primo comma del nuovo articolo 180 del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 11).

    I termini per la costituzione in giudizio del convenuto sono previsti dai nuovi articoli 163 e 166 del codice di procedura civile, come modificati dagli articoli 1 e 5, in sostanziale corrispondenza con quelli già oggi stabiliti nell’ipotesi in cui il termine per comparire sia fissato dall’attore nella misura minima prescritta di sessanta giorni liberi, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di centoventi giorni liberi se esso si trova all’estero (rispettivamente, quaranta giorni o cento giorni). Il termine per la costituzione dell’attore è previsto, immutato, in dieci giorni dalla notificazione della citazione (articolo 4, che apporta all’articolo 165 del codice di procedura civile una modifica di mero coordinamento col nuovo testo dell’articolo 163-bis). Resta salva la possibilità di abbreviazione dei termini, riferita, naturalmente, non più ai termini per comparire, ma a quelli per la costituzione in giudizio (articolo 2, che modifica l’articolo 163-bis del codice di procedura civile).

    Come si è osservato, il disegno di legge (articolo 11, che sostituisce l’articolo 180 del codice di procedura civile) rimette alle parti – una volta scaduti i termini previsti dal nuovo articolo 168-ter – l’iniziativa, mediante ricorso al giudice istruttore, per far fissare l’udienza di trattazione, limitandosi a stabilire che il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo se il ricorso non viene presentato entro il termine di un anno. Ciò consentirà alle parti – se entrambe lo vorranno – di fruire di un certo tempo, dopo che sono state messe a punto le rispettive domande, eccezioni e deduzioni istruttorie, e prima di qualsiasi intervento del giudice, per verificare le possibilità di conciliazione della causa.
    Fissata dal giudice istruttore l’udienza di trattazione, questa – avendo le parti ormai definito le rispettive domande ed eccezioni e completato le deduzioni istruttorie – potrà assommare in sé le funzioni attribuite dal vigente codice di procedura civile alla udienza di prima comparizione (articolo 180), alla prima udienza di trattazione (articolo 183) ed alle due udienze per l’ammissione dei mezzi di prova (articolo 184). Nella normalità dei casi, un’unica udienza – che il giudice istruttore, conoscendo compiutamente le questioni che vi dovranno essere affrontate, potrà fissare riservando ad essa il tempo necessario – sostituirà le attuali tre, e più spesso quattro, udienze previste dagli articoli 180, 183 e 184. Dopo di che, il processo proseguirà secondo le previsioni del vigente codice di procedura civile.

    3. - Lo schema sopra sommariamente tracciato, relativo allo svolgimento della fase iniziale della causa, incontra, tuttavia, alcune eccezioni. Può accadere, infatti: a) che una delle parti non si costituisca in giudizio entro il termine per essa stabilito; b) che il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepisca la nullità della citazione (quando è previsto che il giudice, rilevata la nullità, assegni all’attore un termine per rinnovare la citazione o integrare la domanda od assegni un termine al convenuto per integrare la comparsa di risposta), ovvero eccepisca la necessità di integrare il contraddittorio per ordine del giudice ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile, ovvero ancora eccepisca l’incompetenza per territorio del giudice adito con indicazione di giudice competente cui l’attore intenda aderire; c) che una parte dichiari di voler chiamare in causa un terzo, e l’altra intenda eccepire che non sussistono i presupposti per l’intervento su istanza di parte stabiliti dall’articolo 106 del codice di procedura civile. In tutti questi casi appare evidente l’opportunità di prevedere che il ricorso per la fissazione della udienza di trattazione possa essere presentato senza attendere il decorso dei termini di cui al nuovo articolo 168-ter: nel caso sub a), perché imporre tale attesa alla parte costituita si risolverebbe in una inutile perdita di tempo; nei casi sub b), perché l’attore può avere interesse a che il giudice disponga sollecitamente in ordine alla eventuale rinnovazione della citazione od integrazione della domanda o della comparsa di risposta ovvero in ordine alla integrazione del contraddittorio, e può avere interesse altresì a che siano abbreviati i tempi per la riassunzione del processo davanti al giudice competente; nel caso sub c), perché la parte che intende eccepire l’insussistenza dei presupposti di cui all’articolo 106 del codice di procedura civile può avere interesse a che il giudice provveda sollecitamente sulla eccezione e sulla eventuale estromissione del terzo frattanto chiamato. Il nuovo articolo 180 del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 11 del disegno di legge, prevede pertanto, ai commi secondo, terzo e quarto, la predetta facoltà (per la parte costituita, nel caso sub a), per l’attore nei casi sub b) e per la parte che intende sollevare l’eccezione nel caso sub c)) di anticipare la presentazione del ricorso per la fissazione dell’udienza di trattazione, subordinando, peraltro, l’esercizio di tale facoltà, nei casi sub b) e sub c), all’osservanza di un termine piuttosto ristretto, al fine di evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione di tale iniziativa con lo svolgimento, che risulterebbe inutile, delle attività previste dall’articolo 168-ter. Il medesimo articolo 180, come sostituito dall’articolo 11, prevede infine, al quinto comma, che, in tutti i casi suddetti di anticipata presentazione del ricorso per la fissazione della udienza di trattazione, rimangano sospesi, fino all’udienza, i termini previsti dall’articolo 168-ter.
    4. - Coerentemente al nuovo assetto della fase iniziale della causa, il disegno di legge propone una nuova e più compiuta disciplina sia della chiamata di un terzo nel processo, sia della proposizione di domande di un convenuto verso altro convenuto.

    Gli attuali articoli 167 e 269 del codice di procedura civile dispongono che il convenuto che intenda chiamare un terzo nel processo a norma dell’articolo 106 del medesimo codice debba farne dichiarazione nella comparsa di risposta, chiedere al giudice istruttore lo spostamento della udienza di prima comparizione e provvedere alla citazione del terzo per tale udienza; gli attuali articoli 183 e 269 del codice di procedura civile dispongono altresì che, ove a seguito delle difese del convenuto sia sorto l’interesse dell’attore a chiamare un terzo nel processo, l’attore debba chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza, e provvedere alla citazione del terzo per la nuova udienza fissata a tale scopo dal giudice istruttore.
    Il disegno di legge propone di modificare le predette disposizioni nel modo seguente: il convenuto che intende chiamare un terzo nel processo a norma dell’articolo 106 deve farne dichiarazione nella comparsa di risposta e provvedere alla citazione del terzo entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la sua costituzione in giudizio (articolo 6, che modifica l’articolo 167 del codice di procedura civile, e articolo 16, sostitutivo dell’articolo 269 del medesimo codice); l’attore che intende chiamare un terzo nel processo a norma dell’articolo 106, se la relativa esigenza è sorta dalle difese del convenuto, deve farne dichiarazione nella prima memoria prevista dal nuovo articolo 168-ter e provvedere alla citazione del terzo entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito di detta memoria (articolo 9, che introduce l’articolo 168-ter del codice di procedura civile, e articolo 16, sostitutivo dell’articolo 269 del medesimo codice); la parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’articolo 165 del codice di procedura civile, ed il terzo deve costituirsi a norma degli articoli 166 e 167 del medesimo codice (articolo 269, settimo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 16); se il convenuto dichiara di voler chiamare in causa un terzo, i termini previsti dal nuovo articolo 168-ter sono sospesi per trenta giorni e, se segue effettivamente la chiamata, sono ulteriormente sospesi fino alla scadenza del termine per la costituzione del terzo (articolo 269, ottavo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 16); se è l’attore che dichiara di voler chiamare in causa un terzo, si verifica l’analoga sospensione del termine per la seconda memoria prevista dall’articolo 168-ter e, se segue l’effettiva chiamata del terzo, le parti possono altresì presentare una nuova memoria ai sensi della prima parte dell’articolo 168-ter entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del terzo (articolo 269, nono comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 16); in ogni caso, i termini previsti dal nuovo articolo 168-ter decorrono, per il terzo chiamato, dalla scadenza del termine per la sua costituzione in giudizio (articolo 269, decimo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 16); le stesse disposizioni si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso in cui il terzo chiamato in causa intenda chiamare in causa altro terzo, ovvero nel caso in cui a seguito delle difese del terzo la parte che lo ha chiamato in causa intenda chiamare in causa altro terzo (articolo 269, ultimo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo  16).
    Si tratta, come è evidente, di modifiche per un verso conseguenti alla soppressione della «citazione a comparire a udienza fissa», e per altro verso volte a far sì che l’udienza di trattazione venga fissata dopo che il quadro della causa sia completato anche con le difese del terzo chiamato, nonché con quelle delle altre parti conseguenti alle difese del terzo chiamato. Peraltro, ad evitare che successive chiamate di terzi, senza che ne sussistano i presupposti, possano allontanare irragionevolmente, e strumentalmente, l’udienza di trattazione, sta la disposizione (nuovo articolo 180, quarto comma, come sostituito dall’articolo 11) che consente alla parte che intende eccepire l’insussistenza dei presupposti di cui all’articolo 106 di presentare anticipatamente il ricorso per la fissazione della udienza.
    Il disegno di legge propone altresì di regolare l’ipotesi – non espressamente disciplinata dal codice vigente – di proposizione di domande di un convenuto verso altro convenuto, nel modo seguente: il convenuto che intende proporre domande contro altro convenuto deve farlo nella comparsa di risposta (articolo 167 del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 6); se il convenuto verso cui sono state proposte domande da altro convenuto è costituito in giudizio, deve proporre le sue difese mediante memoria depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la sua costituzione in giudizio, e per tutto tale tempo rimangono sospesi i termini di cui all’articolo 168-ter del codice di procedura civile (nuovo articolo 167-bis, introdotto dall’articolo 7, e secondo comma dell’articolo 168-ter, come introdotto dall’articolo 9); se il convenuto verso cui sono state proposte domande da altro convenuto non è costituito in giudizio, il convenuto che ha proposto dette domande deve provvedere alla sua citazione in giudizio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 166, e si osservano, in tal caso, le disposizioni relative alla chiamata di un terzo nel processo.
    Anche questa disciplina è coerente con l’impianto che si vuol dare alla fase iniziale della causa, e risponde allo scopo che, prima dell’udienza di trattazione, il quadro della causa, per tutto ciò che dipende dalle iniziative processuali delle parti, sia completo.

    5. - Come più sopra si è osservato, l’udienza di trattazione, quale il disegno di legge propone di regolarla (articolo 13, che sostituisce l’articolo 183 del codice di procedura civile), assomma in sé le funzioni che i vigenti articoli 180, 183 e 184 assegnano alla udienza di prima comparizione, alla prima udienza di trattazione ed alla udienza per l’ammissione dei mezzi di prova.

    Se non sorgono questioni attinenti alla regolarità della costituzione delle parti, all’integrazione del contraddittorio, alla nullità della citazione o della domanda riconvenzionale, alla legittimità della chiamata di un terzo nel processo, il giudice interroga liberamente le parti, tenta la conciliazione, chiede i chiarimenti necessari, indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, e decide in ordine alla ammissione dei mezzi di prova.
    Se sorge taluna delle predette questioni, il giudice provvede di conseguenza. Può accadere, in tal caso, che, in relazione ai provvedimenti adottati (ad esempio, perché è stato assegnato all’attore un termine per rinnovare la citazione o integrare la domanda, o perché è stata disposta l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 102 o dell’articolo 107 del codice di procedura civile), oppure perché il ricorso per la fissazione della udienza ha sospeso i termini di cui all’articolo 168-ter ed almeno una delle parti dichiara di volere svolgere l’attività ivi prevista, si renda necessaria la prosecuzione della trattazione in altra udienza: a ciò provvede il nuovo articolo 184, come sostituito dall’articolo 14, disponendo che, secondo i casi, la nuova udienza sia fissata a seguito di nuovo ricorso dopo il compimento della attività prevista dall’articolo 168-ter, oppure sia fissata direttamente dal giudice.
    Per l’ipotesi in cui la prima udienza di trattazione sia stata fissata ai sensi del terzo o del quarto comma del nuovo articolo 180 (quando, cioè, la presentazione del ricorso ha sospeso i termini di cui all’articolo 168-ter, per cui, risolte le questioni pregiudiziali in tal modo sollevate, il giudice deve comunque fissare la prosecuzione della trattazione in altra udienza ai sensi del nuovo articolo 184) è parso opportuno prevedere la presenza obbligatoria delle parti personalmente non alla prima udienza, ma all’udienza immediatamente successiva.
    Al di fuori dei casi predetti, tutte le attività previste dal nuovo articolo 183 devono essere svolte in un’unica udienza, con la sola eccezione che il giudice ritenga opportuna la prosecuzione della trattazione in altra udienza in relazione alla complessità delle questioni trattate e da trattare ovvero al fine di favorire la conciliazione delle parti. L’ultimo comma del nuovo articolo 183 prevede poi, in ogni caso, che il giudice possa riservarsi di decidere sulle questioni trattate davanti a lui assegnando alle parti termini per memoria ed eventuale replica.
    La disciplina proposta, in sostanza, tende a realizzare una effettiva concentrazione della trattazione orale della causa, senza cadere, tuttavia, in eccessi di rigidità. Va notato, comunque, che eventuali ritardi conseguenti al numero e alla complessità delle questioni pregiudiziali o alla estensione del contraddittorio non sarebbero di certo maggiori di quelli che tali situazioni già oggi producono nell’ordinario corso del processo.

    6. - Le modifiche alla fase iniziale del processo, che fin qui si sono illustrate, hanno senso per il processo di primo grado; non ne avrebbero invece per il processo di appello, in cui le rispettive posizioni delle parti sono comunque definite con l’atto di appello e con la comparsa di risposta contenente l’eventuale appello incidentale. È parso opportuno pertanto – al fine di mantenere per l’appello, sia davanti alla corte d’appello sia davanti al tribunale, l’attuale regime – intervenire sugli attuali articoli 342 (che rinvia, quanto all’atto di appello, alle indicazioni prescritte dall’articolo 163), 343 (che rinvia, quanto alla proposizione dell’appello incidentale, all’articolo 166), 347 (che richiama, quanto alla costituzione in appello, le forme e i termini dei procedimenti davanti al tribunale), nonché introdurre gli articoli 342-bis e 347-bis, allo scopo, complessivamente, di riprodurre specificamente, per l’appello, l’attuale normativa che, altrimenti, risulterebbe modificata dal rinvio alle norme, modificate o soppresse, del procedimento davanti al tribunale. A ciò provvedono, rispettivamente, gli articoli 20, 22, 23, 21 e 24 del disegno di legge. L’articolo 25, infine, interviene sull’articolo 405 del codice di procedura civile, in materia di opposizione di terzo, per richiamare, quanto agli elementi che deve contenere la citazione, oltre all’articolo 163 (che continua a dover essere applicato se l’opposizione è proposta contro sentenza pronunciata in primo grado dal tribunale), anche il nuovo articolo 342 (come sostituito dall’articolo 20) che, invece, deve trovare applicazione se l’opposizione è proposta contro sentenza pronunciata in grado di appello.
    7. - Si è detto degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del disegno di legge. Resta da dire, brevemente, degli altri.

    L’articolo 3 sostituisce l’articolo 164 del codice di procedura civile, relativo alla nullità della citazione, ma apporta al testo vigente soltanto le modificazioni rese necessarie dagli interventi, sopra illustrati, sugli articoli 163 e 166, e dalla introduzione dell’articolo 168-ter.
    L’articolo 8 apporta all’articolo 168-bis del codice di procedura civile soltanto le modificazioni conseguenti agli interventi sull’articolo 163.
    L’articolo 10 interviene sull’articolo 175 del codice di procedura civile solo per chiarire, conseguentemente alle modificazioni apportate agli articoli 163 e 180, che il giudice istruttore esercita i poteri ivi previsti a partire dal momento in cui è depositato in cancelleria il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione, e fissa, oltre alle udienze successive, anche la prima udienza di trattazione.
    L’articolo 12 sostituisce l’articolo 182 riproducendo, sotto la diversa rubrica «Forma della trattazione», i primi due periodi del secondo comma ed il terzo comma dell’attuale articolo 180. Il contenuto dell’attuale articolo 182 è invece riprodotto nel primo comma del nuovo articolo 183, sotto la rubrica «Prima udienza di trattazione», ove trova sede più propria.
    L’articolo 15 sostituisce il quarto comma dell’articolo 187 del codice di procedura civile per renderlo coerente con la soppressione dell’attuale articolo 184.
    Gli articoli 17 e 18 apportano agli articoli 270 e 271 del codice di procedura civile alcune modificazioni conseguenti alla nuova disciplina della chiamata del terzo nel processo. In particolare, con le modifiche all’articolo 270 si estende tale disposizione anche all’ipotesi di integrazione del contraddittorio disposta dal giudice a norma dell’articolo 102, si prevede che il giudice ordini la chiamata del terzo non più «per una udienza», ma «entro un termine che egli fissa», e si dispone che la parte che provvede alla chiamata del terzo debba depositare la citazione notificata entro il termine stabilito dall’articolo 165; con le modifiche all’articolo 271, si richiamano, per il terzo chiamato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, senza più riferimento «all’udienza per la quale è citato», e si sopprime l’attuale secondo periodo in quanto assorbito dal nuovo testo dell’articolo 269.
    L’articolo 19 introduce, dopo l’articolo 271, l’articolo 271-bis, col quale si dispone che, nel caso di chiamata di un terzo nel processo per ordine del giudice ai sensi dell’articolo 102 ovvero dell’articolo 107, dalla scadenza del termine per la costituzione del terzo decorrono nuovamente, per tutte le parti, i termini previsti dal nuovo articolo 168-ter.
    L’articolo 26 modifica l’articolo 645 del codice di procedura civile, in materia di procedimento d’ingiunzione, sostituendo, alla fine del secondo comma, il riferimento ai «termini di comparizione» con un rinvio al comma successivo, ed introducendo tale nuovo comma con la previsione sia di una riduzione alla metà dei termini per la costituzione in giudizio e dei termini di cui all’articolo 168-ter, sia della facoltà per l’opponente di anticipare la presentazione del ricorso per la fissazione della udienza qualora sia stata autorizzata l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ed egli, con l’opposizione, abbia chiesto la sospensione della esecuzione provvisoria medesima.

    8. - Il presente disegno di legge non ha l’ambizione di proporsi come completa riforma del codice di procedura civile. Tale più completa ed organica riforma – dopo gli interventi parziali del 1990 (legge 26 novembre 1990, n. 353, «Provvedimenti urgenti per il processo civile») e del 1991 (legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace), divenuti pienamente operativi nel 1995 – è necessaria, ed è attesa da tempo. Attorno ai modi e contenuti di essa si è sviluppato in questi anni un ampio dibattito tra studiosi ed operatori del diritto. Un importante contributo è venuto dai lavori della Commissione ministeriale presieduta dal professor Tarzia e dal pregevole progetto di legge delega da essa elaborato. Da questo progetto – che i proponenti si augurano possa essere presto tradotto in iniziativa legislativa del Governo – e dagli ulteriori apporti della dottrina e della pratica giudiziaria e forense che esso ha suscitato non potrà prescindere qualsiasi serio tentativo di dare al nostro Paese una compiuta riforma del processo civile.

    Lo scopo del presente disegno di legge è meno ambizioso e più limitato. È quello di sottoporre ad attenzione e verifica l’idea, in sé semplice, esposta nel paragrafo 2 della presente relazione: far precedere, alla comparizione davanti al giudice, la compiuta messa a punto delle domande, eccezioni e deduzioni istruttorie delle parti, affidando questa alla iniziativa delle parti medesime, entro termini prefissati dalla legge, e liberando così il giudice da udienze non necessarie; ferma restando, tuttavia, la possibilità di anticipare la comparizione davanti al giudice quando sorge la necessità di risolvere una questione di carattere pregiudiziale. Lo scopo del presente disegno di legge è quello di sottoporre ad attenzione questa idea, ed anche di verificare – mediante la concreta articolazione della proposta – se e come essa possa trovare attuazione nel quadro dell’attuale codice di procedura civile senza alterarne l’impianto complessivo. Per questo, e di proposito, si sono evitati interventi su altre parti del codice, e si è lasciato sostanzialmente immutato, anche dal punto di vista della formulazione letterale, il quadro delle attività riservate alle parti ai sensi del nuovo articolo 168-ter. Analogamente, l’articolato proposto potrà servire anche a saggiarne la compatibilità con il progetto di riforma organica del codice di procedura civile redatto dalla Commissione presieduta dal professor Tarzia, o con altri progetti, previ, s’intende, i necessari aggiustamenti.
    È appena il caso di aggiungere che la presente iniziativa non sottende minimamente una sottovalutazione del «processo» rispetto al «giudizio», quasi fosse possibile una sorta di «privatizzazione» del primo per riservare al giudice soltanto il secondo. Non di questo si tratta. «Processo» e «giudizio» si tengono reciprocamente l’uno con l’altro, non può esserci «giudizio» se non come sbocco di un «processo» garantito, la cui funzione, rispetto al giudizio, è assolutamente essenziale. Il presente disegno di legge, dunque, non intende sottrarre al giudice «il processo»; intende, più semplicemente, sottrarre al non necessario intervento del giudice quella fase iniziale del processo che, già oggi, riserva al giudice soltanto la limitata funzione della assegnazione di termini alle parti per lo svolgimento di loro attività. Sostituire al giudice, quale fonte di detti termini, direttamente la legge, semplifica la procedura ed accelera i tempi del processo, senza sottrarre il processo alle garanzie della legge e senza escludere il giudice dalle funzioni di direzione del processo che gli sono proprie.
    Ogni disegno di legge è, istituzionalmente, aperto al contributo che ad esso verrà dal cammino parlamentare. Lo è, con tanta maggiore ragione, un disegno di legge come questo, che interviene nella delicatissima materia del processo civile. L’auspicio dei proponenti è che il dibattito parlamentare, ma anche gli apporti critici degli studiosi del processo, dei magistrati e degli avvocati, possano servire a verificare la validità della sua ispirazione e, se la verifica sarà positiva, ad arricchirne e migliorarne, anche con le necessarie modifiche, il contenuto.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. All’articolo 163 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  il primo comma è sostituito dal seguente:
    «La domanda si propone mediante citazione in giudizio.»;
        b)  il secondo comma è abrogato;

        c)  il numero 7) del terzo comma è sostituito dal seguente:

        «7) l’invito al convenuto a costituirsi in giudizio nelle forme stabilite dall’articolo 166 entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione, se il luogo di questa si trova in Italia, o di cento giorni, se si trova all’estero, ovvero entro il minor termine stabilito a norma dell’articolo 163-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’articolo 167».

Art. 2.

    1. L’articolo 163-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 163-bis. - (Abbreviazione dei termini per la costituzione del convenuto). – Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell’attore e con decreto motivato in calce dell’atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini per la costituzione del convenuto stabiliti dall’articolo 166».

Art. 3.

    1. L’articolo 164 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 164. - (Nullità della citazione). – La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) del terzo comma dell’articolo 163, se è stato indicato un termine per la costituzione del convenuto diverso da quello stabilito dalla legge ovvero se mancano l’invito o l’avvertimento previsti dal numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

    Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione; tuttavia, i termini previsti dall’articolo 166 e dall’articolo 168-ter decorrono dalla notificazione della rinnovazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, terzo comma.
    La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi, fin dal momento della notificazione della citazione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Tuttavia, se il convenuto deduce la mancanza dell’invito o dell’avvertimento previsti dal numero 7) del terzo comma dell’articolo 163 o l’indicazione di un termine per la costituzione in giudizio diverso da quello stabilito dalla legge, e chiede di poter integrare la comparsa di risposta, il giudice, rilevata l’esistenza del vizio dedotto, assegna al convenuto un termine per detta integrazione; in tal caso, il giudice assegna inoltre alle parti, se almeno una di queste lo richie-

de, nuovi termini per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 168-ter.

    La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) del terzo comma dell’articolo 163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso comma.
    Il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del quarto comma, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione; dalla rinnovazione o integrazione, tuttavia, decorrono nuovamente i termini previsti dagli articoli 166 e 168-ter. Se la rinnovazione od integrazione non viene eseguita il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue a norma dell’articolo 307, terzo comma».

Art. 4.

    1. All’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «del secondo comma» sono soppresse.

Art. 5.

    1. All’articolo 166 del codice di procedura civile, le parole da: «almeno venti giorni prima» a: «168-bis, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell’atto di citazione, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di cento giorni, se si trova all’estero, ovvero entro il minor termine stabilito a norma dell’articolo 163-bis».

Art. 6.

    1. All’articolo 167 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  al secondo comma, dopo il terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «; dalla scadenza del termine per la integrazione, tuttavia, decorrono nuovamente i termini previsti dall’articolo 168-ter»;

        b)  il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Se intende proporre domande contro altro convenuto al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda di essere garantito, deve farlo nella comparsa di risposta. Se intende chiamare un terzo in causa ai sensi dell’articolo 106, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’articolo 269; deve provvedere ai sensi di quest’ultima disposizione anche quando il convenuto nei cui confronti propone domanda non si è costituito in giudizio».

Art. 7.

    1. Dopo l’articolo 167 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

    «Art. 167-bis. - (Domande di un convenuto nei confronti di altro convenuto costituito in giudizio). – Se un convenuto, con la comparsa di risposta, ha proposto domanda nei confronti di altro convenuto, pure costituito in giudizio, questi deve proporre tutte le sue difese mediante memoria depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 166. A tale memoria si applicano le disposizioni previste per la comparsa di risposta dall’articolo 167».

Art. 8.

    1. All’articolo 168-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  nel primo comma, le parole: «davanti al quale le parti debbono comparire» sono soppresse;

        b)  nel terzo comma, le parole da: «sul ruolo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore»;
        c)  i commi quarto e quinto sono abrogati.

Art. 9.

    1. Dopo l’articolo 168-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

    «Art. 168-ter. - (Deposito di memorie prima della trattazione orale della causa). – Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto le parti possono, mediante memoria depositata in cancelleria, precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, produrre nuovi documenti e indicare nuovi mezzi di prova. Con la medesima memoria, il convenuto può altresì proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio che non abbia proposto con la comparsa di risposta, e l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto con la comparsa di risposta e dichiarare di voler chiamare un terzo in giudizio ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Nei successivi venti giorni ciascuna parte, mediante deposito di memoria in cancelleria, può replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell’altra parte, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, procedere ad eventuale indicazione di prova contraria.

    Nel caso previsto dall’articolo 167-bis, i termini di cui al primo comma sono sospesi fino alla scadenza del termine stabilito nel medesimo articolo 167-bis. In tal caso, le facoltà attribuite all’attore dal primo comma spettano anche al convenuto che ha proposto domanda nei confronti di altro convenuto.
    I termini di cui al primo comma sono perentori, salve le disposizioni del secondo comma e degli articoli 164, 167, 180, 183, 184-bis, 269 e 271-bis».

Art. 10.

    1. All’articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  nel primo comma, dopo la parola: «esercita» sono inserite le seguenti: «, dal momento in cui è depositato in cancelleria il ricorso previsto dall’articolo 180,»;

        b)  nel secondo comma, dopo la parola: «fissa» sono inserite le seguenti: «la prima udienza di trattazione e».

Art. 11.

    1. L’articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 180. - (Fissazione della prima udienza di trattazione). – Dopo la scadenza dei termini stabiliti nell’articolo 168-ter ciascuna parte costituita può, con ricorso depositato in cancelleria, chiedere al giudice istruttore di fissare la prima udienza di trattazione.

    Se una delle parti non si è costituita in giudizio entro il termine per essa stabilito, l’altra parte, purchè tempestivamente costituita, può presentare il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione prima della scadenza dei termini di cui al primo comma. Nel caso di più convenuti, tale facoltà spetta all’attore soltanto se nessuno dei convenuti si è costituito, ed ai convenuti costituiti con unica comparsa soltanto se non si sono costituiti l’attore e gli altri eventuali convenuti.
    L’attore, purchè tempestivamente costituito, può altresì presentare il ricorso prima della scadenza dei termini di cui al primo comma se il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepisce la nullità della citazione ai sensi del terzo comma dell’articolo 164 chiedendo di poter integrare la comparsa di risposta o ai sensi del quarto comma dello stesso articolo 164, ovvero eccepisce la necessità di integrare il contraddittorio per ordine del giudice ai sensi dell’articolo 102, nonché nel caso in cui il convenuto eccepisce l’incompetenza per territorio del giudice adito ed egli intende aderire alla indicazione del giudice competente fatta dal convenuto. Tuttavia, tale facoltà può essere esercitata soltanto entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.
    Il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione può essere presentato prima della scadenza dei termini di cui al primo comma anche quando, avendo una delle parti dichiarato di voler chiamare in causa un terzo, l’altra parte intenda eccepire che non sussistono i presupposti per l’intervento su istanza di parte stabiliti dall’articolo 106. Tale facoltà può essere esercitata soltanto dalla parte costituita che intende proporre l’eccezione ed entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la predetta dichiarazione.
    La presentazione del ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione, nei casi di cui al secondo, terzo e quarto comma, sospende, fino all’udienza, i termini indicati nell’articolo 168-ter.
    Il giudice istruttore fissa con decreto la prima udienza di trattazione. Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. Esso è notificato alla parte non costituita a cura della parte che ha presentato il ricorso per la fissazione dell’udienza almeno venti giorni prima dell’udienza.
    Se il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione non è presentato entro il termine di un anno dalla scadenza dei termini stabiliti dall’articolo 168-ter, il cancelliere informa il giudice istruttore, il quale ordina la cancellazione della causa dal ruolo».

Art. 12.

    1. L’articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 182. - (Forma della trattazione). – La trattazione della causa è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell’articolo 170, quarto comma.

    Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza».

Art. 13.

    1. L’articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 183. - (Prima udienza di trattazione). – Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Se rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza.

    Il giudice istruttore verifica d’ufficio altresì la propria competenza ai sensi dell’articolo 38, primo comma, nonchè la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 107 e dall’articolo 291, primo comma. Salva la disposizione dell’articolo 291, primo comma, dichiara la contumacia della parte non costituita.
    Quando il giudice rileva la nullità della citazione o della domanda riconvenzionale, provvede ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 164 o dell’articolo 167.
    Se una delle parti ha dichiarato di voler chiamare un terzo in causa, il giudice verifica l’ammissibilità dell’intervento ai sensi dell’articolo 106 e, se del caso, ordina la estromissione del terzo che sia stato frattanto citato in giudizio.
    Le parti devono essere personalmente presenti all’udienza, salvo che questa sia stata fissata ai sensi del terzo o del quarto comma dell’articolo 180; in questo caso, esse devono essere presenti all’udienza immediatamente successiva disposta ai sensi dell’articolo 184. La mancata comparizione delle parti all’udienza cui devono essere presenti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.
    Per le finalità di cui al quinto comma, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti di causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.
    Il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. Richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Quindi, salva l’applicazione dell’articolo 187, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, se li ritiene ammissibili e rilevanti. Qualora il giudice indichi questioni rilevabili d’ufficio di cui ritenga opportuna la trattazione, ovvero disponga d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendano conseguentemente necessari.
    In ogni caso il giudice istruttore, prima di adottare i provvedimenti di sua competenza, può, se richiestone, assegnare alle parti termini per memoria ed eventuale replica».

Art. 14.

    1. L’articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 184. - (Eventuale nuova udienza di trattazione). – Il giudice istruttore, compiute le verifiche ed assunti i provvedimenti previsti dall’articolo 183, commi primo, secondo, terzo e quarto, dispone che la trattazione prosegua in altra udienza quando ciò è necessario in relazione ai provvedimenti adottati ovvero quando la presentazione del ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione ha sospeso i termini di cui all’articolo 168-ter ed almeno una delle parti dichiara di volersi valere della facoltà prevista dal medesimo articolo 168-ter.

    Nell’ultima ipotesi prevista dal primo comma, ovvero quando comunque in conseguenza dei provvedimenti assunti le parti hanno ancora facoltà di svolgere l’attività prevista dall’articolo 168-ter, la nuova udienza di trattazione è fissata a seguito di nuovo ricorso presentato da una delle parti dopo la scadenza del termine per il compimento di detta attività. Si applica l’articolo 180. Negli altri casi il giudice fissa, al termine della udienza, l’udienza di prosecuzione della trattazione.
    Il giudice istruttore, compiute in ogni caso le verifiche ed assunti i provvedimenti previsti dall’articolo 183, commi primo, secondo, terzo e quarto, può disporre che la trattazione della causa prosegua in altra udienza, fissandone la data, anche quando ciò appare opportuno in relazione alla complessità delle questioni trattate e da trattare, ovvero al fine di favorire la conciliazione delle parti.
    Fuori dei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo, non sono ammesse nuove udienze di trattazione».

Art. 15.

    1. All’articolo 187 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

    «Qualora il collegio provveda a norma dell’articolo 279, secondo comma, numero 4), il giudice istruttore, se richiestone nella prima udienza davanti a lui, può concedere alle parti un termine per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l’eventuale indicazione di prova contraria, quando la richiesta è giustificata dai provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa impartiti dal collegio».

Art. 16.

    1. L’articolo 269 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 269. - (Chiamata di un terzo in causa). – Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 106, la parte provvede mediante citazione in giudizio osservate le disposizioni di cui ai commi seguenti.

    Il convenuto che ha dichiarato nella comparsa di risposta di voler chiamare un terzo in causa deve provvedere alla citazione in giudizio del terzo entro venti giorni dalla scadenza del termine per la sua costituzione in giudizio. Nel caso di più convenuti nel medesimo processo, deve provvedere, entro il medesimo termine, anche alla citazione in giudizio dell’altro convenuto nei cui confronti abbia proposto domanda con la comparsa di risposta e che non sia già costituito.
    Nel caso previsto dall’articolo 167-bis, il convenuto che ha dichiarato nella memoria di cui al medesimo articolo 167-bis di voler chiamare un terzo in causa deve provvedere alla citazione del terzo in giudizio entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria stessa.
    L’attore che ha dichiarato nella prima memoria prevista dall’articolo 168-ter di voler chiamare un terzo in causa deve provvedere alla citazione in giudizio del terzo entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito di detta memoria.
    La disposizione di cui al quarto comma si applica anche al convenuto che, nel caso previsto dall’articolo 167-bis, ha proposto domanda nei confronti di altro convenuto e a seguito delle difese di quest’ultimo ha dichiarato di voler chiamare un terzo in causa nella prima memoria prevista dall’articolo 168-ter.
    Se, fuori del caso previsto dall’articolo 167-bis, l’interesse a chiamare in causa un terzo, ai sensi dell’articolo 106, sorge in un convenuto a seguito delle difese di altro convenuto, il convenuto che intende chiamare in causa il terzo deve farne dichiarazione nella prima memoria prevista dall’articolo 168-ter e provvedere alla sua citazione in giudizio entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito di detta memoria.
    La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma degli articoli 166 e 167. La presente disposizione si applica anche nei riguardi del convenuto non costituito cui sia notificata la citazione in giudizio ai sensi del secondo comma.
    Quando il convenuto, nella comparsa di risposta, dichiara che intende chiamare in causa un terzo, o propone domanda nei confronti di altro convenuto che non sia costituito, i termini previsti dall’articolo 168-ter sono sospesi per la durata di trenta giorni ovvero, se entro detti trenta giorni è depositata in cancelleria la citazione notificata al terzo o all’altro convenuto non costituito, fino alla scadenza del termine per la costituzione del chiamato. La medesima sospensione, decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della memoria prevista dall’articolo 167-bis, si verifica anche nel caso di cui al terzo comma, quando il convenuto nei cui confronti è proposta domanda da altro convenuto dichiara nella suddetta memoria di voler chiamare in causa un terzo.
    Nei casi previsti dal quarto, quinto e sesto comma, il termine per la seconda memoria di cui all’articolo 168-ter è sospeso per la durata di trenta giorni, salvo che entro detti trenta giorni sia depositata in cancelleria la citazione notificata al terzo; in tal caso le parti possono presentare una nuova memoria ai sensi dell’articolo 168-ter, primo comma, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del terzo e presentare la seconda memoria prevista dall’articolo 168-ter entro i successivi venti giorni.
    I termini previsti dall’articolo 168-ter decorrono per il chiamato, in ogni caso, dalla scadenza del termine per la sua costituzione in giudizio.
    Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso in cui il terzo chiamato in causa abbia dichiarato nella comparsa di risposta di voler chiamare in causa altro terzo, ovvero nel caso in cui a seguito delle difese svolte dal terzo nella comparsa di risposta sia sorto nell’attore o nel convenuto che lo ha chiamato in giudizio l’interesse a chiamare in giudizio altro terzo».

Art. 17.

    1. All’articolo 270 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  al primo comma, dopo le parole: «dell’articolo» sono inserite le seguenti: «102 e dell’articolo» e le parole: «per un’udienza» sono sostituite dalle seguenti: «entro un termine»;

        b)  dopo il primo comma, è inserito il seguente:

    «La parte che provvede alla chiamata del terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’articolo 165».

Art. 18.

    1. L’articolo 271 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 271. - (Costituzione del terzo chiamato). – Al terzo chiamato si applicano le disposizioni degli articoli 166 e 167».

Art. 19.

    1. Dopo l’articolo 271 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

    «Art. 271-bis. - (Nuova decorrenza dei termini previsti dall’articolo 168-ter). – Se il giudice ordina la chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 102 o dell’articolo 107, dalla scadenza del termine per la costituzione del terzo decorrono nuovamente, per tutte le parti, i termini previsti dall’articolo 168-ter».

Art. 20.

    1. L’articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 342. - (Forma dell’appello). – L’appello si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché le indicazioni seguenti:
        1)  l’indicazione del giudice davanti al quale l’appello è proposto;

        2)  il nome, il cognome e la residenza dell’appellante, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora dell’appellato e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se appellante o appellato è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
        3)  le conclusioni;
        4)  l’indicazione di eventuali nuovi mezzi di prova, nei limiti in cui gli stessi sono ammessi ai sensi dell’articolo 345, terzo comma;
        5)  il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura, qualora questa sia già stata rilasciata;
        6)  l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito all’appellato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi dell’articolo 347, ovvero di dieci giorni in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata, dinnanzi alla corte d’appello o, se l’appello è proposto al tribunale, dinnanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 347-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’articolo 343.
    Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all’estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente, secondo i casi, del tribunale o della corte d’appello, può, su istanza dell’appellante e con decreto motivato in calce dell’atto originale e delle copie della citazione, abbreviare i termini suddetti fino alla metà.
    L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’articolo 125, è consegnato dalla parte o dal difensore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti».

Art. 21.

    1. Dopo l’articolo 342 del codice di procedura civile è inseerito il seguente:

    «Art. 342-bis. - (Anticipazione della udienza di comparizione). – Se il termine assegnato dall’appellante eccede il minimo indicato dal secondo comma, primo periodo, dell’articolo 342, l’appellato, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente, secondo i casi, del tribunale o della corte d’appello, che, sempre osservata la misura minima di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’appellante. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’appellante almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente».

Art. 22.

    1. All’articolo 343, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «dell’articolo 166» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 347».

Art. 23.

    1. L’articolo 347 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 347. – (Forme e termini della costituzione in appello) – L’appellante deve costituirsi secondo le forme e i termini stabiliti per la costituzione dell’attore nei procedimenti davanti al tribunale. Egli deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

    L’appellato deve costituirsi, secondo le forme stabilite per la costituzione del convenuto nei procedimenti davanti al tribunale, almeno venti giorni prima della udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma, secondo periodo, dell’articolo 342.
    Il cancelliere provvede a norma dell’articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado».

Art. 24.

    1. Dopo l’articolo 347 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

    «Art. 347-bis. - (Designazione del giudice nelle cause di appello davanti al tribunale). – Nelle cause di appello proposte al tribunale, le parti devono comparire davanti al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis.

    Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte d’appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti nelle cause di appello.
    Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice medesimo».

Art. 25.

    1. All’articolo 405, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «di cui all’articolo 163» sono inserite le seguenti: «ovvero all’articolo 342».

Art. 26.

    1. All’articolo 645 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  al secondo comma le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono sostituite dalle seguenti: «, salva la disposizione del terzo comma»;

        b)  dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

    «I termini per la costituzione in giudizio e i termini di cui all’articolo 168-ter sono ridotti a metà. Se è stata autorizzata l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, l’opponente che con l’opposizione abbia chiesto la sospensione della esecuzione provvisoria medesima ai sensi dell’articolo 649 e che si sia tempestivamente costituito in giudizio può presentare il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione subito dopo la costituzione in giudizio dell’altra parte o la scadenza del termine per detta costituzione; in tal caso si applica l’articolo 180, quinto comma, e nella prima udienza di trattazione il giudice, compiute le verifiche ed assunti i provvedimenti previsti dall’articolo 183, commi primo, secondo, terzo e quarto, e provveduto inoltre sulla istanza di sospensione, dispone che la trattazione della causa prosegua in altra udienza ai sensi dell’articolo 184».