Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 10
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Art. 1.
1. Allarticolo 51 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «secondo i requisiti stabiliti dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «che la legge ha il compito di promuovere»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La legge stabilisce i requisiti per lammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive e può parificare, a tal fine, ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica».