Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 10

Art. 1.

    1. All’articolo 51 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, le parole: «secondo i requisiti stabiliti dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «che la legge ha il compito di promuovere»;

        b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «La legge stabilisce i requisiti per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive e può parificare, a tal fine, ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica».