Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2202

Art. 3.

    1. Per i rapporti in corso, le incompatibilità e le violazioni dei divieti previste dagli articoli 1 e 2 devono cessare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 214 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogata.
    3. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.