Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2202

Art. 2.

    1. L’articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

    «Art. 160. - (Indipendenza dei revisori). – 1. La società incaricata della revisione non può prestare, direttamente o indirettamente, per interposta persona o in qualunque altra forma, attività diverse a favore della società oggetto della revisione o delle società o soggetti che siano controllanti o controllati della società oggetto della revisione, o ad essa collegati o sottoposti al medesimo controllo.

    2. La società incaricata della revisione, i suoi soci e i dipendenti non possono ricevere, in via diretta o indiretta, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, compensi, ricavi o comunque vantaggi economici diversi da quelli previsti dall’incarico per la revisione, erogati dalla società oggetto della revisione o dalle società o soggetti che siano controllanti o controllati della società oggetto della revisione, o ad essa collegati o sottoposti al medesimo controllo.
    3. In ogni caso l’incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità per essere collegate finanziariamente quali società controllanti o controllate, ovvero collegate, ovvero in rapporti di partnership che comunque ne condizionino l’indipendenza, con consulenti o società di consulenza, o soci di quest’ultima, che abbiano prestato nel triennio precedente la propria attività a favore della società, ente o soggetto da sottoporre a revisione contabile. L’incarico non può altresì essere conferito alla società di revisione i cui soci o i responsabili della revisione si trovino in situazione di incompatibilità per essere collegati finanziariamente quali soggetti controllanti, o per avere rapporti di partnership o di collaborazione che comunque ne condizionino l’indipendenza, con consulenti o società di consulenza, o soci di quest’ultima, che abbiano svolto nel triennio precedente la propria attività presso la società, ente o soggetto da sottoporre a revisione contabile.
    4. In ogni caso l’incarico non può essere conferito a società che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

        a) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l’incarico o di altre società o enti che la controllano;

        b) siano legati alla società che conferisce l’incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell’incarico;
        c) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l’incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell’incarico;
        d) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l’indipendenza nei confronti della società.

    5. I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società incaricata della revisione non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l’incarico, nè possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico, ovvero un anno dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione.

    6. I rapporti economici e il collegamento finanziario di cui ai commi 2 e 3 si presumono, salva la prova contraria, in chi nello svolgimento di attività di consulenza di qualsiasi genere sviluppi, o abbia sviluppato nel triennio precedente, la maggior parte del proprio fatturato con prestazioni rese a favore di società che abbiano affidato l’incarico di revisione alla stessa società di revisione, o a favore di società le cui società o soggetti controllanti, collegati, o sottoposti al medesimo controllo abbiano affidato l’incarico di revisione alla stessa società di revisione.
    7. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli ordini ed i collegi professionali vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. A tal fine, gli ordini ed i collegi professionali, per i profili di incompatibilità professionale e disciplinari e salve le norme ed i poteri ad essi a tale scopo attribuiti, possono richiedere ai propri iscritti di comunicare il volume d’affari per gli effetti di cui al comma 6 e richiedere loro ogni altra informazione. Le stesse informazioni possono essere richieste dalla Consob, anche per il tramite degli ordini e dei collegi professionali interessati. La Consob vigila sui consulenti non appartenenti ad alcun ordine o collegio professionale, anche richiedendo informazioni utili a verificare quanto previsto al comma 6.
    8. Il divieto previsto dall’articolo 2372, quarto comma, del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l’incarico e al responsabile della revisione.
    9. I contratti conclusi in violazione o in frode delle disposizioni di cui al presente articolo sono nulli di pieno diritto».