Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1990

        L’attuazione dell’Accordo tra l’Italia e Gibuti in materia di cooperazione nel settore della difesa, comporta un onere per il bilancio dello Stato in relazione alle disposizioni del seguente articolo:

Articolo 2, paragrafo 2

        Viene prevista la partecipazione di funzionari alle riunioni consultive per l’attuazione delle disposizioni previste dall’Accordo, che si terranno alternativamente a Gibuti ed a Roma. Nell’ipotesi dell’invio di cinque funzionari a Gibuti, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificata:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 5 persone x 4 giorni)     Euro    2.580
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 102 = euro 107, cui si aggiungono euro 32 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l’importo di euro 139 viene ridotto di euro 36 corrispondente ad un terzo della diaria (euro 103 + euro 40 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n.  335, e 23 dicembre 1996, n.  662, e decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 44 = euro 143 x 5 persone x 4 giorni)     »    2.860
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata e ritorno Roma-Gibuti (euro 2.790 x 5 persone = euro 13.950 + euro 698 quale maggiorazione del 5 per cento)     »    14.648

Totale onere (articolo 2, paragrafo 2)    Euro     20.088

        Pertanto, l’onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2003 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta ad euro 20.088, in cifra tonda euro 20.090.

        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.
        Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

            –  l’eventuale richiesta per partecipare ai corsi di formazione e di addestramento (articolo 3, paragrafo 1º, lettera g)) ed alle esercitazioni (articolo 4, paragrafo 1º, lettera c)) per il personale da utilizzare nelle attività militari, potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

            –  le eventuali richieste per le attività di assistenza e di sostegno tecnologico (articolo 3, paragrafo 1º, lettera d), f) ed i)) nei settori dello sminamento, equipaggiamenti militari e del controllo ambientale, potranno essere accolte soltanto previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
            –  gli eventuali inviti ai cittadini di Gibuti per partecipare alle esercitazioni militari e navali, alle riunioni di lavoro, conferenze e manifestazioni culturali e sportive (articolo 4, paragrafo 1º, lettere d), f), g) ed i)), necessitano della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;
            –  le spese relative al trasporto locale e quelle di vitto e alloggio per il personale di Gibuti accolto nelle strutture militari (articolo 6) sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;
            –  gli articoli 3 ed 11, paragrafo 2º, prevedono la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l’Accordo con apposito Scambio di Note; va da sè che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente Accordo, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.