Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1990
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Onorevoli Senatori. In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
In particolare lAccordo con Gibuti, nel riaffermare ladesione ai princìpi dettati dalla Carta delle Nazioni unite, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nellintento di consolidare le rispettive capacità difensive.
Larticolo 1 fissa il principio della reciprocità su cui si baserà la cooperazione e stabilisce che le Parti agiranno in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e agli impegni internazionali assunti.
Larticolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare lAccordo.
Larticolo 3 individua i campi di cooperazione e larticolo 4 le varie forme nelle quali essa si svilupperà; in sintesi:
storia, medicina e sport militare;
organizzazione e funzionamento delle Forze armate, amministrazione e gestione del personale;
formazione e addestramento del personale militare con frequenza corsi;
sicurezza, politica della difesa e questioni relative alla polizia militare;
industrie della difesa e politica degli approvvigionamenti;
cessione gratuita di materiali, contemplata dalla legislazione italiana, ed operazioni di interscambio e transito di materiali darmamento;
attività umanitaria e rispetto dei Trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo armamenti;
questioni ambientali e controllo dellinquinamento causato dalle strutture militari;
scambi di visite ufficiali tra Ministeri della difesa e Forze armate, di personale militare in genere e di unità navali ed aeree;
partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
scambi di esperienza, di informazioni, di attività culturali e sportive e contatti tra istituzioni similari e partecipazione a simposi, conferenze e corsi.
Larticolo 5, che approfondisce le questioni legate alle operazioni di interscambio e transito di materiali darmamento, dei quali viene data anche una chiara definizione, rende lAccordo una «apposita intesa», elemento essenziale per lapplicazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, che regolamenta, fra laltro, lesportazione, limportazione e il transito dei materiali darmamento.
Unaltra fattispecie non trascurabile (articolo 6) regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonchè gli eventuali aspetti sanitari, mentre il risarcimento di eventuali danni è stabilito con larticolo 7.
Larticolo 8 regola gli aspetti disciplinari e stabilisce lesercizio dei poteri di giurisdizione penale.
Larticolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dallAccordo e non potranno essere trasferiti a terzi senza lassenso scritto della Parte cedente, nè utilizzati a danno di una delle Parti.
In caso di eventuali divergenze, larticolo 10 sancisce che vengano risolte mediante trattative amichevoli.
Infine, larticolo 11 regola lentrata in vigore, la durata, le modalità di recesso e, in fine, la possibilità di modificare in qualsiasi momento il presente Accordo.
LAccordo, inoltre, non incide su leggi o regolamenti in vigore, nè li modifica, nè comporta norme di adeguamento allordinamento interno.
Tuttavia, dalla sua applicazione derivano oneri sul bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica che si unisce.