Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1990
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002.
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 11 dellAccordo stesso.
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in euro 20.090 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.