Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1990

SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–

    N. 1990
 
 


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

e dal Ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2003

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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il  30 aprile 2002

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Onorevoli Senatori. – In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

    In particolare l’Accordo con Gibuti, nel riaffermare l’adesione ai princìpi dettati dalla Carta delle Nazioni unite, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive.
    L’articolo 1 fissa il principio della reciprocità su cui si baserà la cooperazione e stabilisce che le Parti agiranno in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e agli impegni internazionali assunti.
    L’articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare l’Accordo.
    L’articolo 3 individua i campi di cooperazione e l’articolo 4 le varie forme nelle quali essa si svilupperà; in sintesi:

        storia, medicina e sport militare;

        organizzazione e funzionamento delle Forze armate, amministrazione e gestione del personale;
        formazione e addestramento del personale militare con frequenza corsi;
        sicurezza, politica della difesa e questioni relative alla polizia militare;
        industrie della difesa e politica degli approvvigionamenti;
        cessione gratuita di materiali, contemplata dalla legislazione italiana, ed operazioni di interscambio e transito di materiali d’armamento;
        attività umanitaria e rispetto dei Trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo armamenti;
        questioni ambientali e controllo dell’inquinamento causato dalle strutture militari;
        scambi di visite ufficiali tra Ministeri della difesa e Forze armate, di personale militare in genere e di unità navali ed aeree;
        partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
        scambi di esperienza, di informazioni, di attività culturali e sportive e contatti tra istituzioni similari e partecipazione a simposi, conferenze e corsi.

    L’articolo 5, che approfondisce le questioni legate alle operazioni di interscambio e transito di materiali d’armamento, dei quali viene data anche una chiara definizione, rende l’Accordo una «apposita intesa», elemento essenziale per l’applicazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, che regolamenta, fra l’altro, l’esportazione, l’importazione e il transito dei materiali d’armamento.

    Un’altra fattispecie non trascurabile (articolo 6) regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonchè gli eventuali aspetti sanitari, mentre il risarcimento di eventuali danni è stabilito con l’articolo 7.
    L’articolo 8 regola gli aspetti disciplinari e stabilisce l’esercizio dei poteri di giurisdizione penale.
    L’articolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo e non potranno essere trasferiti a terzi senza l’assenso scritto della Parte cedente, nè utilizzati a danno di una delle Parti.
    In caso di eventuali divergenze, l’articolo 10 sancisce che vengano risolte mediante trattative amichevoli.
    Infine, l’articolo 11 regola l’entrata in vigore, la durata, le modalità di recesso e, in fine, la possibilità di modificare in qualsiasi momento il presente Accordo.
    L’Accordo, inoltre, non incide su leggi o regolamenti in vigore, nè li modifica, nè comporta norme di adeguamento all’ordinamento interno.
    Tuttavia, dalla sua applicazione derivano oneri sul bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica che si unisce.

 


Analisi tecnico-normativa

Impatto normativo

        La ratifica legislativa dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti è resa necessaria per la sussistenza di oneri derivanti dall’applicazione dell’Atto internazionale in questione, che ricollega l’autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all’articolo 80 della Costituzione.

Impatto comunitario
        Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.


Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

        L’Accordo quadro tra Italia e Gibuti fornisce uno strumento per migliorare la collaborazione nel campo della difesa, della sicurezza e dei materiali per la difesa tra i due Paesi, creando uno strumento giuridico idoneo allo sviluppo delle attività politico industriali a favore delle industrie italiane della difesa. È quindi destinato ad avere un impatto favorevole sugli imprenditori del settore.

 

Relazione tecnica

        L’attuazione dell’Accordo tra l’Italia e Gibuti in materia di cooperazione nel settore della difesa, comporta un onere per il bilancio dello Stato in relazione alle disposizioni del seguente articolo:

Articolo 2, paragrafo 2

        Viene prevista la partecipazione di funzionari alle riunioni consultive per l’attuazione delle disposizioni previste dall’Accordo, che si terranno alternativamente a Gibuti ed a Roma. Nell’ipotesi dell’invio di cinque funzionari a Gibuti, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificata:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 5 persone x 4 giorni)     Euro    2.580
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 102 = euro 107, cui si aggiungono euro 32 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l’importo di euro 139 viene ridotto di euro 36 corrispondente ad un terzo della diaria (euro 103 + euro 40 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n.  335, e 23 dicembre 1996, n.  662, e decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 44 = euro 143 x 5 persone x 4 giorni)     »    2.860
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata e ritorno Roma-Gibuti (euro 2.790 x 5 persone = euro 13.950 + euro 698 quale maggiorazione del 5 per cento)     »    14.648

Totale onere (articolo 2, paragrafo 2)    Euro     20.088

        Pertanto, l’onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2003 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta ad euro 20.088, in cifra tonda euro 20.090.

        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.
        Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

            –  l’eventuale richiesta per partecipare ai corsi di formazione e di addestramento (articolo 3, paragrafo 1º, lettera g)) ed alle esercitazioni (articolo 4, paragrafo 1º, lettera c)) per il personale da utilizzare nelle attività militari, potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

            –  le eventuali richieste per le attività di assistenza e di sostegno tecnologico (articolo 3, paragrafo 1º, lettera d), f) ed i)) nei settori dello sminamento, equipaggiamenti militari e del controllo ambientale, potranno essere accolte soltanto previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
            –  gli eventuali inviti ai cittadini di Gibuti per partecipare alle esercitazioni militari e navali, alle riunioni di lavoro, conferenze e manifestazioni culturali e sportive (articolo 4, paragrafo 1º, lettere d), f), g) ed i)), necessitano della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;
            –  le spese relative al trasporto locale e quelle di vitto e alloggio per il personale di Gibuti accolto nelle strutture militari (articolo 6) sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;
            –  gli articoli 3 ed 11, paragrafo 2º, prevedono la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l’Accordo con apposito Scambio di Note; va da sè che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente Accordo, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002.

Art. 2.

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 11 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 20.090 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.