Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1288

Art. 8.

(Regolamento di esecuzione)

    1. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di esecuzione della presente legge.