Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1288

Art. 7.

(Sistema informativo)

    1. I servizi di igiene degli alimenti e nutrizione delle aziende sanitarie locali provvedono alla raccolta ed alla trasmissione alle regioni ed alle province autonome dei dati relativi all’andamento di consumi, da parte della popolazione italiana, dei tipi di sale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).

    2. Con atto di indirizzo e coordinamento da emanare ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri sulla cui base le regioni e le province autonome organizzano le attività di cui al comma 1.
    3. Il Servizio informativo sanitario (SIS), istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, provvede alla raccolta dei dati di cui al comma 1 e di altri studi o indagini pertinenti, svolti in questo settore da organismi nazionali o internazionali.
    4. Il Ministero della salute provvede all’elaborazione ed alla diffusione dei dati di cui al comma 3.