Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1288

Art. 6.

(Pubblicità)

    1. Allo scopo di promuovere forme di pubblicità caratterizzate da un elevato contenuto informativo, il Ministero della salute concede il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari, in qualsiasi forma attuata, dei tipi di sale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), al fine di promuovere una migliore e più completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull’impiego di sale addizionato di iodio.