Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1288

Art. 5.

(Commercializzazione)

    1. Nei punti vendita al dettaglio nei quali si commercializza il sale alimentare comune non integrato di iodio deve essere assicurata anche la disponibilità dei tipi di sale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della presente legge.

    2. La contravvenzione all’obbligo di cui al comma 1, accertata dall’autorità sanitaria competente per territorio, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37.