Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1288
Azioni disponibili
(Etichettatura)
1. Ai fini delletichettatura prevista dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le confezioni dei diversi tipi di sale integrato di iodio di cui alla presente legge devono riportare le seguenti indicazioni:
a) la specifica denominazione legale, rispettivamente individuata in «sale iodurato» per il sale addizionato di ioduro di potassio, «sale iodato» per quello addizionato di iodato di potassio, e «sale iodurato e iodato» per quello addizionato di ioduro e iodato di potassio;
b) la menzione, nellambito della elencazione degli ingredienti, della percentuale di ioduro e di iodato di potassio aggiunti, nonché della quantità di iodio apportata da cento grammi di prodotto;
c) unapposita denominazione che precisi la destinazione del prodotto quale integratore in regimi alimentari carenti di iodio;
d) lavvertenza, quale modalità di conservazione, di mantenere il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce;
e) la precisa indicazione delle date di produzione e scadenza del prodotto, con un intervallo non superiore a sei mesi fra le due date.