Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1288

Art. 3.

(Confezionamento)

    1. Il sale iodurato è posto in vendita al dettaglio in confezioni di peso netto non superiore a 500 grammi.

    2. Il sale iodato è posto in vendita al dettaglio in confezioni di peso netto non superiore a 1.000 grammi.
    3. Il materiale di confezionamento è conforme al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, e successive modificazioni.