Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1288

Art. 1.

(Ambito applicativo)

    1. Al fine di prevenire effetti pregiudizievoli alla salute umana causati da carenza iodica, la presente legge disciplina la produzione e l’immissione in commercio del sale alimentare addizionato con iodio, destinato al consumo diretto ovvero impiegato nella preparazione e conservazione di prodotti alimentari.

    2. La determinazione del sale alimentare comune è effettuata in conformità al regolamento di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1997, n. 106.
    3. La determinazione del sale addizionato con iodio va effettuata secondo le disposizioni contenute nel regolamento cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562.