Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1288

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito applicativo)

    1. Al fine di prevenire effetti pregiudizievoli alla salute umana causati da carenza iodica, la presente legge disciplina la produzione e l’immissione in commercio del sale alimentare addizionato con iodio, destinato al consumo diretto ovvero impiegato nella preparazione e conservazione di prodotti alimentari.

    2. La determinazione del sale alimentare comune è effettuata in conformità al regolamento di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1997, n. 106.
    3. La determinazione del sale addizionato con iodio va effettuata secondo le disposizioni contenute nel regolamento cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562.

Art. 2.

(Produzione del sale integrato di iodio)

    1. È autorizzata la produzione e l’immissione in commercio del sale alimentare addizionato con ioduro di potassio, del sale alimentare addizionato con iodato di potassio e del sale alimentare addizionato con ioduro di potassio e con iodato di potassio, garantendo un tenore di iodio ionico di 30 milligrammi per chilogrammo di prodotto, con una tolleranza del 40 per cento in meno o del 30 per cento in difetto.

Art. 3.

(Confezionamento)

    1. Il sale iodurato è posto in vendita al dettaglio in confezioni di peso netto non superiore a 500 grammi.

    2. Il sale iodato è posto in vendita al dettaglio in confezioni di peso netto non superiore a 1.000 grammi.
    3. Il materiale di confezionamento è conforme al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Etichettatura)

    1. Ai fini dell’etichettatura prevista dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le confezioni dei diversi tipi di sale integrato di iodio di cui alla presente legge devono riportare le seguenti indicazioni:

        a) la specifica denominazione legale, rispettivamente individuata in «sale iodurato» per il sale addizionato di ioduro di potassio, «sale iodato» per quello addizionato di iodato di potassio, e «sale iodurato e iodato» per quello addizionato di ioduro e iodato di potassio;

        b) la menzione, nell’ambito della elencazione degli ingredienti, della percentuale di ioduro e di iodato di potassio aggiunti, nonché della quantità di iodio apportata da cento grammi di prodotto;
        c) un’apposita denominazione che precisi la destinazione del prodotto quale integratore in regimi alimentari carenti di iodio;
        d) l’avvertenza, quale modalità di conservazione, di mantenere il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce;
        e) la precisa indicazione delle date di produzione e scadenza del prodotto, con un intervallo non superiore a sei mesi fra le due date.

Art. 5.

(Commercializzazione)

    1. Nei punti vendita al dettaglio nei quali si commercializza il sale alimentare comune non integrato di iodio deve essere assicurata anche la disponibilità dei tipi di sale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della presente legge.

    2. La contravvenzione all’obbligo di cui al comma 1, accertata dall’autorità sanitaria competente per territorio, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37.

Art. 6.

(Pubblicità)

    1. Allo scopo di promuovere forme di pubblicità caratterizzate da un elevato contenuto informativo, il Ministero della salute concede il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari, in qualsiasi forma attuata, dei tipi di sale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), al fine di promuovere una migliore e più completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull’impiego di sale addizionato di iodio.

Art. 7.

(Sistema informativo)

    1. I servizi di igiene degli alimenti e nutrizione delle aziende sanitarie locali provvedono alla raccolta ed alla trasmissione alle regioni ed alle province autonome dei dati relativi all’andamento di consumi, da parte della popolazione italiana, dei tipi di sale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).

    2. Con atto di indirizzo e coordinamento da emanare ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri sulla cui base le regioni e le province autonome organizzano le attività di cui al comma 1.
    3. Il Servizio informativo sanitario (SIS), istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, provvede alla raccolta dei dati di cui al comma 1 e di altri studi o indagini pertinenti, svolti in questo settore da organismi nazionali o internazionali.
    4. Il Ministero della salute provvede all’elaborazione ed alla diffusione dei dati di cui al comma 3.

Art. 8.

(Regolamento di esecuzione)

    1. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di esecuzione della presente legge.