Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1259

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l’istituzione della Scuola superiore delle professioni legali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

        a) prevedere la costituzione di una Scuola superiore delle professioni legali, di seguito denominata «Scuola», per gli avvocati, i giudici, i notai, i pubblici ministeri, con sede a Roma;

        b) prevedere che la Scuola abbia un direttore nominato dal Ministro della giustizia di concerto col Consiglio superiore della magistratura;
        c) prevedere che la Scuola abbia un consiglio scientifico composto da sedici membri, di cui quattro magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura, tre professori od esperti di processi formativi nominati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tre funzionari amministrativi o tecnici dell’amministrazione giudiziaria nominati dal Ministro della giustizia, tre avvocati nominati dall’Ordine degli avvocati e tre notai nominati dal Consiglio dell’Ordine dei notai;
        d) prevedere che il consiglio scientifico della Scuola abbia la responsabilità di programmare l’attività formativa della Scuola e di verificarne l’efficacia;
        e) prevedere che il consiglio scientifico della Scuola predisponga annualmente per il Ministro della giustizia un rendiconto delle attività svolte;
        f) prevedere strutture interne della Scuola che siano in grado di progettare ed attuare gli interventi formativi di livello nazionale e locale, di predisporre il materiale didattico necessario per le singole iniziative, di sviluppare e gestire programmi di autoformazione e di formazione interattiva a distanza basati sull’uso delle moderne tecnologie telematiche;
        g) prevedere che annualmente la Scuola organizzi incontri dei direttori delle Scuole di specializzazione forense e notarile al fine di stimolare la uniformità di programmi e di assicurare l’effettuazione di verifiche sulla efficacia dei programmi in atto;
        h) creare all’interno della Scuola strutture in grado di garantire che le operazioni di reclutamento del personale della magistratura, amministrativo e tecnico vengano effettuate entro termini temporali predeterminati da commissioni aventi un mandato pluriennale e che il rinnovo di tali commissioni venga effettuato progressivamente per quote dei loro componenti.