Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1137

Onorevoli Senatori. – Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante norme in tema di riordinamento della docenza universitaria, stabilì, all’articolo 50, l’inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati di numerose categorie di personale docente delle università previste dal precedente ordinamento (quali i professori stabilizzati, gli assistenti universitari, i tecnici laureati).

    Con sentenza n. 89 del 9-14 aprile 1986, la Corte costituzionale stabilì che avevano titolo a partecipare ai suddetti giudizi di idoneità anche i medici interni universitari nominati per concorso. La Corte rilevò, infatti, che detta categoria, che pur svolgeva nel pregresso ordinamento universitario compiti perfettamente equiparabili a quelli degli assistenti, era stata ingiustamente discriminata rispetto sia, appunto, agli assistenti universitari, che ad altre categorie di personale docente precario.
    Qualche tempo dopo, la Corte costituzionale, sulla base di considerazioni analoghe, affermò (sentenza n. 397 del 5-13 luglio 1989) che anche i titolari, presso le facoltà di medicina e chirurgia, di contratto ex articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, erano stati ingiustamente esclusi dai giudizi di idoneità previsti dall’articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
    Senonché pochissimi «medici interni» e «contrattisti» hanno potuto avvalersi delle pronunce della Corte costituzionale. E ciò sia perché rare furono le università che attivarono, a tempo debito, le procedure concorsuali per il reclutamento di medici interni e contrattisti sia, soprattutto, perché le sentenze della Corte costituzionale intervennero successivamente all’indizione dei suddetti giudizi di idoneità.
    Al riguardo va precisato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le sentenze della Corte costituzionale – pur se aventi, come nel caso di specie, carattere «additivo» e cioè, in concreto, di integrazione della norma dichiarata incostituzionale – esplicano effetti unicamente per le situazioni giuridiche non definite.
    Pertanto, poterono avvalersi delle pronunce della Corte (ed essere ammessi, quindi, ai giudizi di idoneità in questione) esclusivamente i medici interni ed i contrattisti che, pur non avendone titolo, ebbero a presentare domanda di partecipazione ai giudizi di idoneità; che ne furono conseguentemente esclusi in base alla normativa all’epoca vigente; che impugnarono l’esclusione innanzi agli organi di giustizia amministrativa, ottenendo poi da questi ultimi una positiva pronuncia sulla base delle citate decisioni della Corte costituzionale.
    Come dunque si vede, le sentenze della Corte in favore dei «medici interni» e dei «contrattisti» delle facoltà di medicina, lungi dal porre rimedio alle ingiustizie subite dalle dette categorie di studiosi, hanno di fatto comportato, in molti casi, sperequazioni – di certo non meno gravi – tra chi «medico interno» o «contrattista» ha potuto avvalersi delle pronunce della Corte e chi invece – pur con identica qualifica e status giuridico – non è stato ammesso al giudizio di idoneità.
    Il presente disegno di legge si propone, perciò, di eliminare le riferite ingiuste sperequazioni, dando, una volta per tutte, anche attraverso un necessario intervento interpretativo, completa e corretta attuazione ai princìpi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze, prima citate, n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989.
        Il disegno di legge prevede, quindi, l’indizione di un’ulteriore sessione (articolata, come avvenne nel passato, in due successive tornate) di giudizi di idoneità per il conseguimento della nomina a professore universitario associato; giudizi di idoneità cui potrebbero partecipare – onde evitare il ripetersi di indiscriminate sanatorie ope legis – solo i medici interni ed i contrattisti delle facoltà di medicina che abbiano conseguito, ai sensi dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, la nomina a ricercatore universitario confermato.
    Pertanto, la ulteriore sessione di giudizi di idoneità finirebbe con il riguardare un numero decisamente ridotto di studiosi (stimabile in un paio di centinaia o poco più), che, peraltro, sono stati già sottoposti con esito positivo ad una prima valutazione di idoneità scientifica (quella per la nomina a ricercatore universitario, ai sensi dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) e poi, permanendo nelle università sino ad oggi, hanno proseguito nell’attività di studio e ricerca, nonché didattica.
    Va, infine, anche opportunamente sottolineate la totale assenza di costi per l’erario dato che lo stipendio iniziale del professore associato e inferiore a quello dei ricercatori «anziani», ovvero del ricercatore in servizio – come i possibili destinatari della normativa che si propone – ormai da molti anni.