Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1137

Art. 2.

    1. L’articolo 58, primo comma, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la delibera di assunzione si considera valida anche se adottata da parte del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di facoltà, successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto, e sia pure come semplice presa d’atto dell’avvenuto svolgimento delle funzioni di medico interno. Tale delibera di assunzione è intesa, a tutti gli effetti, come atto di convalida o ratifica. La delibera si ritiene ugualmente valida, ai sensi del citato articolo 58, primo comma, lettera i), anche qualora non rechi espressa indicazione delle motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari ove il medico interno ha prestato la sua attività, che si ritengono implicitamente affermate dall’avvenuta adozione della delibera stessa, ancorché successiva allo svolgimento delle predette funzioni.