Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1137

Art. 1.

    1. Sono sottoposti al giudizio di idoneità, ai sensi dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari confermati ai sensi dell’articolo 58, primo comma, lettere a) e i) , del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che sono stati titolari, presso le facoltà di medicina e chirurgia, dei contratti di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ovvero sono stati medici interni universitari, indipendentemente dalle modalità di assunzione presso le cliniche e gli istituti di cura universitari ove hanno prestato servizio».

    2. Il giudizio di idoneità riservato di cui al comma 1 si svolge ai sensi degli articoli 51 e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in quanto applicabili, esclusa in ogni caso la possibilità di indizione di una terza tornata di giudizi di idoneità e sulla base dei titoli scientifici posseduti dal candidato e dell’attività didattica da lui svolta sino al termine stabilito per la presentazione dell’istanza di partecipazione al giudizio stesso.
    3. La prima e la seconda tornata dei giudizi di idoneità sono indette, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2002 ed il 1º febbraio 2003.
    4. Coloro i quali superano il giudizio di idoneità sono inquadrati, anche in soprannumero, nell’organico di Ateneo, che è conseguentemente modificato, in deroga all’articolo 5, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tale inquadramento avviene con le modalità previste dall’articolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, esclusa ogni valutazione in ordine alle esigenze della facoltà e con il solo limite degli insegnamenti disponibili e attivati.