Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1137
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono sottoposti al giudizio di idoneità, ai sensi dellarticolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari confermati ai sensi dellarticolo 58, primo comma, lettere a) e i) , del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che sono stati titolari, presso le facoltà di medicina e chirurgia, dei contratti di cui allarticolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ovvero sono stati medici interni universitari, indipendentemente dalle modalità di assunzione presso le cliniche e gli istituti di cura universitari ove hanno prestato servizio».
2. Il giudizio di idoneità riservato di cui al comma 1 si svolge ai sensi degli articoli 51 e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in quanto applicabili, esclusa in ogni caso la possibilità di indizione di una terza tornata di giudizi di idoneità e sulla base dei titoli scientifici posseduti dal candidato e dellattività didattica da lui svolta sino al termine stabilito per la presentazione dellistanza di partecipazione al giudizio stesso.
3. La prima e la seconda tornata dei giudizi di idoneità sono indette, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2002 ed il 1º febbraio 2003.
4. Coloro i quali superano il giudizio di idoneità sono inquadrati, anche in soprannumero, nellorganico di Ateneo, che è conseguentemente modificato, in deroga allarticolo 5, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tale inquadramento avviene con le modalità previste dallarticolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, esclusa ogni valutazione in ordine alle esigenze della facoltà e con il solo limite degli insegnamenti disponibili e attivati.
1. Larticolo 58, primo comma, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la delibera di assunzione si considera valida anche se adottata da parte del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di facoltà, successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto, e sia pure come semplice presa datto dellavvenuto svolgimento delle funzioni di medico interno. Tale delibera di assunzione è intesa, a tutti gli effetti, come atto di convalida o ratifica. La delibera si ritiene ugualmente valida, ai sensi del citato articolo 58, primo comma, lettera i), anche qualora non rechi espressa indicazione delle motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari ove il medico interno ha prestato la sua attività, che si ritengono implicitamente affermate dallavvenuta adozione della delibera stessa, ancorché successiva allo svolgimento delle predette funzioni.