Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1137
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SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA
N. 1137
DISEGNO DI LEGGE
diniziativa del senatore BUCCIERO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2002
Norme in materia di nomina a professore universitario associato
Onorevoli Senatori. Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante norme in tema di riordinamento della docenza universitaria, stabilì, allarticolo 50, linquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati di numerose categorie di personale docente delle università previste dal precedente ordinamento (quali i professori stabilizzati, gli assistenti universitari, i tecnici laureati).
Con sentenza n. 89 del 9-14 aprile 1986, la Corte costituzionale stabilì che avevano titolo a partecipare ai suddetti giudizi di idoneità anche i medici interni universitari nominati per concorso. La Corte rilevò, infatti, che detta categoria, che pur svolgeva nel pregresso ordinamento universitario compiti perfettamente equiparabili a quelli degli assistenti, era stata ingiustamente discriminata rispetto sia, appunto, agli assistenti universitari, che ad altre categorie di personale docente precario.
Qualche tempo dopo, la Corte costituzionale, sulla base di considerazioni analoghe, affermò (sentenza n. 397 del 5-13 luglio 1989) che anche i titolari, presso le facoltà di medicina e chirurgia, di contratto ex articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, erano stati ingiustamente esclusi dai giudizi di idoneità previsti dallarticolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
Senonché pochissimi «medici interni» e «contrattisti» hanno potuto avvalersi delle pronunce della Corte costituzionale. E ciò sia perché rare furono le università che attivarono, a tempo debito, le procedure concorsuali per il reclutamento di medici interni e contrattisti sia, soprattutto, perché le sentenze della Corte costituzionale intervennero successivamente allindizione dei suddetti giudizi di idoneità.
Al riguardo va precisato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le sentenze della Corte costituzionale pur se aventi, come nel caso di specie, carattere «additivo» e cioè, in concreto, di integrazione della norma dichiarata incostituzionale esplicano effetti unicamente per le situazioni giuridiche non definite.
Pertanto, poterono avvalersi delle pronunce della Corte (ed essere ammessi, quindi, ai giudizi di idoneità in questione) esclusivamente i medici interni ed i contrattisti che, pur non avendone titolo, ebbero a presentare domanda di partecipazione ai giudizi di idoneità; che ne furono conseguentemente esclusi in base alla normativa allepoca vigente; che impugnarono lesclusione innanzi agli organi di giustizia amministrativa, ottenendo poi da questi ultimi una positiva pronuncia sulla base delle citate decisioni della Corte costituzionale.
Come dunque si vede, le sentenze della Corte in favore dei «medici interni» e dei «contrattisti» delle facoltà di medicina, lungi dal porre rimedio alle ingiustizie subite dalle dette categorie di studiosi, hanno di fatto comportato, in molti casi, sperequazioni di certo non meno gravi tra chi «medico interno» o «contrattista» ha potuto avvalersi delle pronunce della Corte e chi invece pur con identica qualifica e status giuridico non è stato ammesso al giudizio di idoneità.
Il presente disegno di legge si propone, perciò, di eliminare le riferite ingiuste sperequazioni, dando, una volta per tutte, anche attraverso un necessario intervento interpretativo, completa e corretta attuazione ai princìpi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze, prima citate, n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989.
Il disegno di legge prevede, quindi, lindizione di unulteriore sessione (articolata, come avvenne nel passato, in due successive tornate) di giudizi di idoneità per il conseguimento della nomina a professore universitario associato; giudizi di idoneità cui potrebbero partecipare onde evitare il ripetersi di indiscriminate sanatorie ope legis solo i medici interni ed i contrattisti delle facoltà di medicina che abbiano conseguito, ai sensi dellarticolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, la nomina a ricercatore universitario confermato.
Pertanto, la ulteriore sessione di giudizi di idoneità finirebbe con il riguardare un numero decisamente ridotto di studiosi (stimabile in un paio di centinaia o poco più), che, peraltro, sono stati già sottoposti con esito positivo ad una prima valutazione di idoneità scientifica (quella per la nomina a ricercatore universitario, ai sensi dellarticolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) e poi, permanendo nelle università sino ad oggi, hanno proseguito nellattività di studio e ricerca, nonché didattica.
Va, infine, anche opportunamente sottolineate la totale assenza di costi per lerario dato che lo stipendio iniziale del professore associato e inferiore a quello dei ricercatori «anziani», ovvero del ricercatore in servizio come i possibili destinatari della normativa che si propone ormai da molti anni.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono sottoposti al giudizio di idoneità, ai sensi dellarticolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari confermati ai sensi dellarticolo 58, primo comma, lettere a) e i) , del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che sono stati titolari, presso le facoltà di medicina e chirurgia, dei contratti di cui allarticolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ovvero sono stati medici interni universitari, indipendentemente dalle modalità di assunzione presso le cliniche e gli istituti di cura universitari ove hanno prestato servizio».
2. Il giudizio di idoneità riservato di cui al comma 1 si svolge ai sensi degli articoli 51 e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in quanto applicabili, esclusa in ogni caso la possibilità di indizione di una terza tornata di giudizi di idoneità e sulla base dei titoli scientifici posseduti dal candidato e dellattività didattica da lui svolta sino al termine stabilito per la presentazione dellistanza di partecipazione al giudizio stesso.
3. La prima e la seconda tornata dei giudizi di idoneità sono indette, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2002 ed il 1º febbraio 2003.
4. Coloro i quali superano il giudizio di idoneità sono inquadrati, anche in soprannumero, nellorganico di Ateneo, che è conseguentemente modificato, in deroga allarticolo 5, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tale inquadramento avviene con le modalità previste dallarticolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, esclusa ogni valutazione in ordine alle esigenze della facoltà e con il solo limite degli insegnamenti disponibili e attivati.
1. Larticolo 58, primo comma, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la delibera di assunzione si considera valida anche se adottata da parte del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di facoltà, successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto, e sia pure come semplice presa datto dellavvenuto svolgimento delle funzioni di medico interno. Tale delibera di assunzione è intesa, a tutti gli effetti, come atto di convalida o ratifica. La delibera si ritiene ugualmente valida, ai sensi del citato articolo 58, primo comma, lettera i), anche qualora non rechi espressa indicazione delle motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari ove il medico interno ha prestato la sua attività, che si ritengono implicitamente affermate dallavvenuta adozione della delibera stessa, ancorché successiva allo svolgimento delle predette funzioni.