Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 3164

Art. 2.

(Stato di previsone del Ministero
dell’economia e delle finanze)

    1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 351, è sostituito dal seguente:

    «3. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 83.000 milioni di euro».
    2. All’articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le parole: «1.678,723 milioni di euro» e «1.800 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.980,862 milioni di euro» e «1.568,682 milioni di euro».