Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 3012

Onorevoli Senatori. – Come è noto, l’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in vigore dal 1994, ratificato ai sensi della legge 28 luglio 1993, n. 300, estende il mercato interno ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia, cioè ai Paesi appartenenti dell’European Free-Trade Area (EFTA) ad esclusione della Svizzera, che non l’ha ratificato. L’articolo 128 dell’Accordo SEE stabilisce che i Paesi nuovi membri dell’Unione europea diventino anche Parti contraenti dello stesso Accordo.

    Conseguentemente, a seguito della conclusione positiva dei negoziati di allargamento dell’Unione europea, in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002, Cipro, la Repubblica ceca, l’Estonia, l’Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca e la Slovenia sono entrati a far parte dell’Accordo SEE.
    Poiché l’Accordo SEE è un accordo misto (cioè una fattispecie di accordo concluso in sede comunitaria che contiene anche materie di competenza interna degli Stati membri), il 9 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato un mandato che consente alla Commissione di negoziare tanto per la Comunità quanto per gli attuali Stati membri. I Paesi dell’Area europea di libero scambio (AELS) e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia hanno negoziato singolarmente e così hanno fatto anche i nuovi Paesi membri. Tuttavia, come da prassi consolidata in materia di negoziati riguardante accordi misti, la Commissione ha assicurato anche a questi ultimi una stretta collaborazione nella fase negoziale.
    I negoziati per l’allargamento dell’Accordo SEE si sono conclusi il 3 luglio 2003. Successivamente, a parte i tempi di norma richiesti per mettere a punto accordi redatti in un numero così elevato di lingue, la firma è stata ritardata dal Liechtenstein, che intendeva subordinarla alla soluzione di una controversia con la Repubblica ceca e la Slovacchia. Superato tale ultimo ostacolo, si è proceduto alla firma.
    Secondo una prassi conforme a quella seguita per l’Accordo di adesione all’Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003, l’Accordo in esame presenta una struttura alquanto semplice, consistendo di soli sette articoli. Esso comunque non racchiude l’insieme delle intese raggiunte nel corso del negoziato, perché alcune di esse riguardano la Comunità e i singoli Paesi non appartenenti all’Unione europea firmatari dell’Accordo SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), intese tematicamente connesse all’Accordo stesso (ad esempio, i contributi che tali Paesi dovranno versare alla politica regionale dell’Unione europea a seguito dell’allargamento del SEE), ma che non costituiscono oggetto di ratifica da parte dei Paesi dell’Unione europea, riguardando materie di esclusiva competenza comunitaria.
    Infatti, i Plenipotenziari delle Parti contraenti, secondo quanto espressamente dichiarato nell’atto finale, si sono limitati a prenderne atto.
    In particolare gli articoli dell’Accordo prevedono:

    Articolo 1.
    Tale articolo stabilisce essenzialmente che i nuovi Stati membri, cioè la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca, diventano Parti contraenti dell’Accordo SEE.
    Articolo 2.
    L’articolo 2 contiene le modifiche che si rendono necessarie sia al testo principale che ai Protocolli dell’Accordo SEE per effetto della sua estensione ai nuovi Stati membri. Si tratta principalmente di modifiche di carattere formale nella formulazione del testo di atti normativi comunitari, per includervi, ad esempio, il riferimento ai nuovi Paesi membri.

    Va comunque evidenziata una modifica di carattere sostanziale, il cui contenuto ha dato alquanto da discutere nel corso dei negoziati. Essa riguarda il Protocollo 38-bis dell’Accordo SEE, relativo al meccanismo finanziario dello stesso SEE, ovvero lo strumento mediante il quale Islanda, Liechtenstein e Norvegia contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nel SEE mediante il finanziamento di sovvenzioni a favore di progetti di investimento e sviluppo in determinati settori prioritari.
    In considerazione dell’allargamento del SEE, e dunque dei benefici che i tre menzionati Paesi ne trarranno in termini di mercati di sbocco, il loro contributo alla riduzione delle disparità economiche, cioè sostanzialmente alla politica di coesione, è stato elevato a 600 milioni di euro e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 120 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1º maggio 2004 e il 30 aprile 2009.
    In particolare, cinque sono i settori prioritari ai quali tali risorse vanno destinate:

        1) tutela dell’ambiente, compreso l’ambiente umano, mediante, tra l’altro, la riduzione dell’inquinamento e la promozione dell’energia rinnovabile;

        2) promozione dello sviluppo sostenibile mediante un migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse;
        3) conservazione del patrimonio culturale europeo, nonché il riassetto urbano e delle infrastrutture;
        4) sviluppo delle risorse umane mediante, tra l’altro, la promozione dell’istruzione e della formazione, il rafforzamento della capacità amministrativa dei Governi locali e delle loro istituzioni;
        5) sanità e assistenza ai minori.

    Tali fondi sono a disposizione dei Paesi membri, «vecchi» e nuovi, che già beneficiano dell’assistenza prevista nel quadro del fondo di coesione, e cioè Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia. Si tratta di un indubbio beneficio per le finanze comunitarie nel loro complesso.
    Articolo 3.
    Tale articolo definisce le modifiche all’Accordo SEE che si rendono necessarie per tenere conto dei mutamenti che l’Atto di adesione alla Unione europea ha apportato ad atti comunitari richiamati nell’Accordo SEE.
    Articolo 4.
    Stabilisce l’inserimento di ulteriori disposizioni nell’Accordo SEE originario, elencate in un apposito allegato, e sancisce il principio di prevalenza delle procedure previste dall’Accordo SEE originario rispetto alle disposizioni rilevanti ai fini dell’Accordo SEE che siano bensì citate nell’Atto di adesione del 16 aprile 2003, ma non riprese nel predetto allegato.
    Articolo 5.
    Questa disposizione accorda a qualunque Parte dell’Accordo la facoltà di sottoporre qualsivoglia questione relativa all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo stesso al Comitato misto SEE.
    Articoli 6 e 7.
    Riguardano la ratifica e l’entrata in vigore, nonché il regime linguistico ed il deposito degli strumenti di ratifica.

    Per quel che riguarda le intese intercorse fra Islanda e Norvegia e la Comunità, richiamate nell’articolo 6 dell’Accordo, come già ricordato non sono state incorporate nell’Accordo principale in quanto non devono ricevere ratifica da parte dei Paesi dell’Unione europea, essendo ad esso connesse solo per analogia di materia nell’ambito comunitario:

        – accordo bilaterale CE-Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario norvegese in forma di scambio di lettere;

        – un Protocollo aggiuntivo all’Accordo di libero scambio CE-Islanda del 1972;
        – un Protocollo aggiuntivo all’Accordo di libero scambio CE-Norvegia del 1973;
        – un Accordo bilaterale CE-Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli.

    In particolare, in base all’Accordo bilaterale CE-Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009, la Norvegia fornirà un contributo finanziario bilaterale di 567 milioni di euro nell’arco del quinquennio in questione, che andrà ad aggiungersi ai citati 600 milioni di euro del meccanismo finanziario multilaterale del SEE per lo stesso periodo. Il contributo multilaterale e quello bilaterale saranno gestiti separatamente, ma in stretto coordinamento, con procedure e criteri applicativi identici.

    Questo Accordo si salda alla disposizione richiamata nella descrizione dell’articolo 2: la Norvegia, infatti, che rispetto a Islanda e Liechtenstein appare in proporzione destinata a trarre maggiore beneficio dall’apertura del mercato dei nuovi Stati membri, si è fatta carico di un ulteriore contributo alla riduzione delle disparità economiche e sociali nel SEE. Anche questa intesa, il cui raggiungimento ha richiesto particolare impegno da parte della Commissione, segna un indubbio beneficio a vantaggio dell’Unione e delle sue finanze.
    I restanti tre Accordi connessi riguardano invece più direttamente la libera circolazione delle merci. In particolare, i protocolli aggiuntivi agli accordi di libero scambio CE-Islanda e CE-Norvegia contengono disposizioni particolarmente dettagliate mediante le quali la Comunità aprirà contingenti in esenzione di dazio per l’industria di trasformazione di taluni prodotti ittici.
    Riguardo all’Accordo bilaterale CE-Norvegia in forma di scambio di lettere, esso dispone che la Norvegia aprirà contingenti in esenzione di dazio per taluni prodotti agricoli.
    All’Accordo per l’allargamento del SEE sono allegate alcune dichiarazioni, rese dalle Parti contraenti dell’Accordo, riportate nel testo dell’atto finale.
    Dall’attuazione dell’Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al contrario, esso reca benefici per effetto delle maggiori risorse finanziarie disponibili in conseguenza delle erogazioni alle quali si sono impegnati Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

 

Analisi tecnico-normativa

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

        Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l’Accordo rientra nella fattispecie di cui all’articolo 80 della Costituzione.

        In materia di impatto normativo, l’Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né solleva problemi di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell’Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi.
        Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall’Italia in ossequio alla sua partecipazione all’Unione europea. Né emergono profili di impatto normativo sull’assetto delle autonomie territoriali.
        In conclusione l’Accordo per l’allargamento del SEE non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporta, oltre all’autorizzazione parlamentare di ratifica e all’ordine di esecuzione, norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

Elementi di drafting e linguaggio normativo

        Le definizioni dei termini contenuti nell’Accordo sull’allargamento del SEE sono indicate nei pertinenti articoli, Allegati e Protocolli dell’Accordo stesso o dell’Accordo SEE o del Trattato di adesione e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.

        L’Accordo contiene dei riferimenti normativi alla legislazione comunitaria primaria e secondaria.

 


Analisi dell’impatto della regolamentazione

Ambito dell’intervento

        Obiettivo dell’Accordo è di adempiere a quanto disposto dall’articolo 128 dell’Accordo Spazio economico europeo (SEE), ratificato ai sensi della legge 28 luglio 1993, n. 300, in base al quale ogni nuovo membro dell’Unione europea deve chiedere di diventare Parte contraente dell’Accordo SEE. I benefici dell’Accordo SEE come tale sono noti, poiché esso estende il mercato interno a tutte le Parti contraenti. Così, ad esempio, a seguito del mancato ingresso della Norvegia nell’Unione europea, la libertà di movimento di merci, persone, servizi e capitali di questo Paese con l’Unione tende ad essere di grado equivalente a quella raggiunta fra i Paesi dell’Unione europea proprio per effetto dell’Accordo SEE. Con l’ingresso dei nuovi Paesi membri nell’Unione tali benefici diverranno ancora maggiori, in una misura ritenuta generalmente proporzionale a quella dell’estensione del mercato interno per effetto dell’allargamento.

        Sono destinatari diretti del provvedimento le amministrazioni, nonché gli operatori economici dell’Unione europea e di Islanda, Liechtenstein e Norvegia operanti nei vari settori contemplati dall’Accordo.
        Il mercato comunitario è caratterizzato da un elevato grado di apertura alle esportazioni provenienti dai tre ricordati Paesi. Tuttavia, l’accrescimento del volume degli scambi per effetto della maggiore dimensione del mercato interno dovrebbe produrre ripercussioni favorevoli sugli operatori economici europei, ivi compresi quelli italiani.

Obiettivi e risultati attesi

        L’obiettivo principale dell’Accordo è di adempiere a quanto previsto dall’articolo 128 dell’Accordo SEE; dall’estensione dell’ambito geografico di applicazione, ci si attende che il volume di scambi commerciali e, più in generale, la collaborazione in ambito economico prevista dall’Accordo SEE subisca un deciso incremento a beneficio del tenore di vita dei cittadini delle Parti contraenti.

        L’Accordo per l’allargamento del SEE, che ha durata illimitata, riflette gli obiettivi a lungo termine dell’Unione europea nei confronti dei Paesi dell’European Free Trade Area (EFTA). La sua attuazione contribuisce ad assicurare una dimensione pressochè continentale al mercato interno.

Impatto diretto e indiretto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

        L’Accordo si configura come uno strumento volto a completare il processo di allargamento dell’Unione europea, garantendo la partecipazione dei nuovi Stati membri ad una iniziativa, lo Spazio economico europeo, di portata e rilevanza continentale.

        Dall’attuazione dell’Accordo non sono da attendersi significativi impatti sulla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale delle amministrazioni interessate a livello nazionale o comunitario, poiché si tratta di completare la «saldatura» fra due ambiti istituzionali già esistenti ed operanti.

Impatto su destinatari diretti e destinatari indiretti

        Le amministrazioni ed enti chiamati ad assicurare il funzionamento del mercato interno nell’ambito del SEE allargato non si troveranno ad affrontare diversi e nuovi compiti rispetto a quelli già loro assegnati nel quadro dell’Unione europea o nel quadro del SEE esistente. Gli operatori economici attivi nell’area coperta dal nuovo SEE vedranno accrescersi in misura notevole le opportunità di promuovere i propri affari, per effetto della già ricordata maggiore estensione in cui vengono garantite le libertà che caratterizzano il mercato interno.