Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2019

 
 

Art. 1.

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002.

Art. 2.

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 20 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.040 annui ogni quadriennio a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





IL PRESIDENTE