Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2019
Azioni disponibili
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002.
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 20 dellAccordo stesso.
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.040 annui ogni quadriennio a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE