Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1212
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV
1212
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 27 marzo 2002, ha approvato il seguente disegno di legge, diniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa
1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N. 8
Larticolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Modifica allarticolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) 1. Al comma 3 dellarticolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis dellarticolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: 1º febbraio 2002 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2002».
Allarticolo 3:
al comma 1, le parole: «tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca»; le parole: «16 membri» sono sostituite dalle seguenti: «25 membri» e le parole: «e uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici dinfanzia» sono sostituite dalle seguenti: «, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici dinfanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dellarea della riabilitazione di cui allarticolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dellarea tecnico-sanitaria di cui allarticolo 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dellarea della prevenzione di cui allarticolo 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici».
Allarticolo 4:
al comma 2, la parola: «estesa» è sostituita dalla seguente: «esteso»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga a quanto stabilito dallarticolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile 2003».