Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1212

SENATO DELLA REPUBBLICA

 
XIV

  1212


Attesto che il Senato della Repubblica,
il 27 marzo 2002, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa

Art. 1.

    1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



IL PRESIDENTE


Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N.  8

        L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

        «Art. 1. - (Modifica all’articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – 1. Al comma 3 dell’articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: “1º febbraio 2002“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2002“».

        All’articolo 3:

            al comma 1, le parole: «tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»; le parole: «16 membri» sono sostituite dalle seguenti: «25 membri» e le parole: «e uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d’infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell’area della riabilitazione di cui all’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell’area tecnico-sanitaria di cui all’articolo 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell’area della prevenzione di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici».

        All’articolo 4:

            al comma 2, la parola: «estesa» è sostituita dalla seguente: «esteso»;
            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile 2003».