Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2830
Azioni disponibili
(Informazioni sui soggetti abilitati
alle assemblee delle società quotate)
1. I soggetti abilitati di cui allarticolo 1, comma 1, lettera r), del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, tranne le imprese di investimento extracomunitarie, e gli OICR rendono pubbliche le informazioni in merito:
a) alla struttura del proprio sistema di amministrazione e controllo;
b) allesistenza di eventuali interessi propri o altrui in capo ai componenti dei propri organi di amministrazione relativamente alle società di cui alla parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, nelle quali detengano una partecipazione.
2. La CONSOB determina con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 e della loro messa a disposizione a favore dei soggetti per conto dei quali agiscono.