Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2830

Art. 7.

(Partecipazione dei soggetti abilitati alle assemblee delle società quotate)

    1. I soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, tranne le imprese di investimento extracomunitarie, e gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) rendono pubbliche le informazioni in merito:

        a) alla partecipazione alle assemblee delle società di cui alla parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

        b) all’esercizio dei diritti di voto alle assemblee delle società di cui alla parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni.

    2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) determina con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 e della loro messa a disposizione a favore dei soggetti per conto dei quali agiscono.