Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2830

Art. 6.

(Istituzione di un comitato per il controllo interno)

    1. Nelle società di cui alla parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce un comitato per il controllo interno, con funzioni consultive e propositive, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Ai lavori del comitato per il controllo interno partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco designato dal presidente del collegio.

    2. In particolare il comitato per il controllo interno:

        a) assiste il consiglio di amministrazione nell’espletamento dei suoi compiti inerenti l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;

        b) valuta il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e riceve le relazioni periodiche degli stessi;
        c) valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della società ed ai revisori, l’adeguatezza dei princìpi contabili utilizzati e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
        d) valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
        e) riferisce al consiglio di amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno;
        f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.

    3. Nello svolgimento della propria attività il comitato per il controllo interno può avere accesso a tutte le informazioni sociali che ritiene opportune, richiedendole anche direttamente ai dipendenti della società; in caso di mancato reperimento delle informazioni richieste, il comitato ne dà immediatamente comunicazione al consiglio di amministrazione, al collegio sindacale ed alla società di revisione.

    4. Lo statuto può escludere la nomina del comitato per il controllo interno; in tal caso per la delibera di approvazione di tale previsione è necessario, anche nelle convocazioni successive alla prima, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e più di due terzi del capitale presente in assemblea.