Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2830

Art. 5.

(Poteri del rappresentante comune
degli obbligazionisti)

    1. All’articolo 2418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «Nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, il rappresentante comune può conferire ad una società di revisione iscritta nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che sia diversa da quella incaricata di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio della società emittente le obbligazioni e che non si trovi in una situazione di incompatibilità stabilita dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, l’incarico di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio della società emittente le obbligazioni. Tale facoltà del rappresentante comune può essere esercitata una volta per ogni esercizio sociale ed alla società di revisione così incaricata sono attribuiti tutti i poteri e le responsabilità previsti per l’attività di revisione contabile dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998. I compensi dovuti a detta società di revisione sono corrisposti dalla società emittente le obbligazioni, che può dedurre tale importo dal pagamento degli interessi maturati a favore degli obbligazionisti il cui rappresentante comune ha esercitato la facoltà prevista dal presente comma».