Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2830

Art. 4.

(Modalità di determinazione di compensi degli amministratori)

    1. L’articolo 2389, terzo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:

    «La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, l’assemblea, salva diversa disposizione dello statuto, determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; per la delibera di approvazione o di modifica della deroga statutaria a tale disposizione è necessario, anche nelle convocazioni successive alla prima, il voto favorevole di un numero di soci che rappresenti più di un terzo del capitale sociale e più di due terzi del capitale presente in assemblea».