Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2830

Art. 2.

(Diritti dei soci di integrare gli argomenti posti all’ordine del giorno delle assemblee)

    1. All’articolo 2366 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i soci che rappresentano almeno l’uno per cento del capitale sociale, o la minore percentuale stabilita nello statuto, possono richiedere al presidente del consiglio di amministrazione, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di convocazione di un’assemblea, di integrare l’ordine del giorno indicato nell’avviso di convocazione mediante l’inserimento di non più di due nuovi argomenti. In tal caso il presidente del consiglio di amministrazione provvede immediatamente ad informare i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ed a far pubblicare, entro tre giorni dalla scadenza del suddetto termine, su almeno due quotidiani, indicati nello statuto, le integrazioni apportate all’ordine del giorno; in tal caso il presidente del consiglio di amministrazione ha la facoltà di riunire più argomenti analoghi in un unico punto dell’ordine del giorno e di non integrare l’avviso di convocazione con quegli argomenti manifestamente irrilevanti. Le funzioni attribuite al presidente del consiglio di amministrazione dal presente comma sono da intendersi attribuite al presidente del consiglio di gestione nel caso di adozione del modello dualistico».