Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2830
Azioni disponibili
Art. 1.
(Modifiche alla disciplina dellazione sociale di responsabilità esercitata dai soci)
1. Larticolo 2393-bis, secondo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:
«Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lazione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentano un centesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto; lo statuto può prevedere anche una percentuale più elevata, purché non superiore ad un ventesimo del capitale sociale: in tal caso per la delibera di approvazione o di modifica di tale più elevata percentuale è necessario, anche nelle convocazioni successive alla prima, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e più di due terzi del capitale presente in assemblea».