Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2830
Azioni disponibili
(Danni punitivi)
1. Dopo larticolo 2396 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2396-bis. - (Danni punitivi) Nei procedimenti civili aventi ad oggetto il risarcimento del danno di cui agli articoli 2393, 2393-bis, 2394 e 2395, nonché nei procedimenti in cui si costituisca una parte civile in un processo penale instaurato per la commissione dei reati di cui agli articoli da 2621 a 2638, dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché dei reati di cui allarticolo 180 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il giudice ha la facoltà di condannare la parte soccombente ad un risarcimento del danno pari fino a tre volte il danno emergente ed il mancato guadagno di cui allarticolo 1223».