Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2830
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla disciplina dellazione sociale di responsabilità esercitata dai soci)
1. Larticolo 2393-bis, secondo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:
«Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lazione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentano un centesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto; lo statuto può prevedere anche una percentuale più elevata, purché non superiore ad un ventesimo del capitale sociale: in tal caso per la delibera di approvazione o di modifica di tale più elevata percentuale è necessario, anche nelle convocazioni successive alla prima, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e più di due terzi del capitale presente in assemblea».
(Diritti dei soci di integrare gli argomenti posti allordine del giorno delle assemblee)
1. Allarticolo 2366 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i soci che rappresentano almeno luno per cento del capitale sociale, o la minore percentuale stabilita nello statuto, possono richiedere al presidente del consiglio di amministrazione, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione dellavviso di convocazione di unassemblea, di integrare lordine del giorno indicato nellavviso di convocazione mediante linserimento di non più di due nuovi argomenti. In tal caso il presidente del consiglio di amministrazione provvede immediatamente ad informare i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ed a far pubblicare, entro tre giorni dalla scadenza del suddetto termine, su almeno due quotidiani, indicati nello statuto, le integrazioni apportate allordine del giorno; in tal caso il presidente del consiglio di amministrazione ha la facoltà di riunire più argomenti analoghi in un unico punto dellordine del giorno e di non integrare lavviso di convocazione con quegli argomenti manifestamente irrilevanti. Le funzioni attribuite al presidente del consiglio di amministrazione dal presente comma sono da intendersi attribuite al presidente del consiglio di gestione nel caso di adozione del modello dualistico».
(Richiesta da parte dei soci
di informazioni sul bilancio)
1. Allarticolo 156 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6. I soci che rappresentano almeno un duecentesimo del capitale sociale possono richiedere, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione dellassemblea di esame del bilancio, al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero al presidente del consiglio di gestione nel caso di adozione del modello dualistico, domande su specifiche questioni attinenti il bilancio sottoposto allesame dellassemblea. In tal caso il presidente invia immediatamente tali richieste alla società di revisione, che predispone una nota scritta di risposta, da rendere pubblica nel corso dellassemblea di esame del bilancio e da allegarsi al verbale di questultima».
(Modalità di determinazione di compensi degli amministratori)
1. Larticolo 2389, terzo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:
«La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, se lo statuto lo prevede, lassemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, lassemblea, salva diversa disposizione dello statuto, determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; per la delibera di approvazione o di modifica della deroga statutaria a tale disposizione è necessario, anche nelle convocazioni successive alla prima, il voto favorevole di un numero di soci che rappresenti più di un terzo del capitale sociale e più di due terzi del capitale presente in assemblea».
(Poteri del rappresentante comune
degli obbligazionisti)
1. Allarticolo 2418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, il rappresentante comune può conferire ad una società di revisione iscritta nellalbo speciale previsto dallarticolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che sia diversa da quella incaricata di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio della società emittente le obbligazioni e che non si trovi in una situazione di incompatibilità stabilita dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, lincarico di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio della società emittente le obbligazioni. Tale facoltà del rappresentante comune può essere esercitata una volta per ogni esercizio sociale ed alla società di revisione così incaricata sono attribuiti tutti i poteri e le responsabilità previsti per lattività di revisione contabile dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998. I compensi dovuti a detta società di revisione sono corrisposti dalla società emittente le obbligazioni, che può dedurre tale importo dal pagamento degli interessi maturati a favore degli obbligazionisti il cui rappresentante comune ha esercitato la facoltà prevista dal presente comma».
(Istituzione di un comitato per il controllo interno)
1. Nelle società di cui alla parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce un comitato per il controllo interno, con funzioni consultive e propositive, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Ai lavori del comitato per il controllo interno partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco designato dal presidente del collegio.
2. In particolare il comitato per il controllo interno:
a) assiste il consiglio di amministrazione nellespletamento dei suoi compiti inerenti ladeguatezza e leffettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
b) valuta il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e riceve le relazioni periodiche degli stessi;
c) valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della società ed ai revisori, ladeguatezza dei princìpi contabili utilizzati e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
d) valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere laffidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
e) riferisce al consiglio di amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dellapprovazione del bilancio e della relazione semestrale, sullattività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno;
f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.
3. Nello svolgimento della propria attività il comitato per il controllo interno può avere accesso a tutte le informazioni sociali che ritiene opportune, richiedendole anche direttamente ai dipendenti della società; in caso di mancato reperimento delle informazioni richieste, il comitato ne dà immediatamente comunicazione al consiglio di amministrazione, al collegio sindacale ed alla società di revisione.
4. Lo statuto può escludere la nomina del comitato per il controllo interno; in tal caso per la delibera di approvazione di tale previsione è necessario, anche nelle convocazioni successive alla prima, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e più di due terzi del capitale presente in assemblea.
(Partecipazione dei soggetti abilitati alle assemblee delle società quotate)
1. I soggetti abilitati di cui allarticolo 1, comma 1, lettera r), del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, tranne le imprese di investimento extracomunitarie, e gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) rendono pubbliche le informazioni in merito:
a) alla partecipazione alle assemblee delle società di cui alla parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;
b) allesercizio dei diritti di voto alle assemblee delle società di cui alla parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni.
2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) determina con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 e della loro messa a disposizione a favore dei soggetti per conto dei quali agiscono.
(Informazioni sui soggetti abilitati
alle assemblee delle società quotate)
1. I soggetti abilitati di cui allarticolo 1, comma 1, lettera r), del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, tranne le imprese di investimento extracomunitarie, e gli OICR rendono pubbliche le informazioni in merito:
a) alla struttura del proprio sistema di amministrazione e controllo;
b) allesistenza di eventuali interessi propri o altrui in capo ai componenti dei propri organi di amministrazione relativamente alle società di cui alla parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, nelle quali detengano una partecipazione.
2. La CONSOB determina con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 e della loro messa a disposizione a favore dei soggetti per conto dei quali agiscono.
(Adozione di modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Le società di cui alla parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, provvedendo alla loro efficace attuazione, nonché al loro funzionamento ed osservanza, il tutto nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001.
2. Lo statuto può escludere lapplicazione della disposizione di cui al comma 1; in tal caso per la delibera di approvazione di tale esclusione è necessario, anche nelle convocazioni successive alla prima, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e più di due terzi del capitale presente in assemblea.
(Danni punitivi)
1. Dopo larticolo 2396 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2396-bis. - (Danni punitivi) Nei procedimenti civili aventi ad oggetto il risarcimento del danno di cui agli articoli 2393, 2393-bis, 2394 e 2395, nonché nei procedimenti in cui si costituisca una parte civile in un processo penale instaurato per la commissione dei reati di cui agli articoli da 2621 a 2638, dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché dei reati di cui allarticolo 180 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il giudice ha la facoltà di condannare la parte soccombente ad un risarcimento del danno pari fino a tre volte il danno emergente ed il mancato guadagno di cui allarticolo 1223».