Legislatura 13ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 466ø del 14 OTTOBRE 1998
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Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. (3508)
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. É convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
Art. 1.
1. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. non si applicano, fino al 1º gennaio 2002, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nella parte in cui consentono il mantenimento in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio per il pensionamento di vecchiaia.
2. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 sia già iniziato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i rapporti di lavoro sono risolti dalla stessa data.
3. Il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A., iscritto al Fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, puó optare per il trasferimento della posizione assicurativa, accreditata presso il suddetto Fondo, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, anche quando vanti l'iscrizione al solo Fondo pensioni.
EMENDAMENTO
all'articolo 1 del decreto-legge
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti commi avverrà in ogni caso con un preavviso di sei mesi". 1.2
LA COMMISSIONE