Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1026-B

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1026-B


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro

e del bilancio e della programmazione economica


(CIAMPI)

(V. Stampato n. 1026 )

approvato dal Senato della Repubblica il 25 febbraio 1997

(V. Stampato Camera n. 3297 )

modificato dalla Camera dei deputati il 15 aprile 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 15 aprile 1998



Concessione di un contributo volontario a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO-Korea peninsula energy development organization)





DISEGNO DI LEGGE


DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI


Concessione di un contributo volontario a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO-Korea peninsula energy development organization)


Concessione di un contributo volontario a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO-Korea peninsula energy development organization)


Art. 1.


Art. 1.

1. É autorizzata la concessione del contributo volontario all'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO) nella misura complessiva di 3.000 milioni di lire, da erogare in tre quote annuali di 1.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

1. É autorizzata la concessione del contributo volontario all'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO) nella misura complessiva di 3.000 milioni di lire, da erogare in tre quote annuali di 1.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene autorizzato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in quanto applicabili.

2. Identico.


Art. 2.


Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 , 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 , 1998 e 1999 , si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999 , al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 , allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per il 1998 e il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri .

2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro del tesoro , del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3.


Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

Identico.