Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 978

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 978


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974







ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo bilaterale in oggetto disciplina i collegamenti aerei fra Italia e Colombia.
Sebbene firmato nel 1974, solo di recente ne é stata sollecitata l'entrata in vigore al fine di dare certezza giuridica ai regolari servizi di linea inaugurati dall'Alitalia nel marzo 1992. Fino a tale momento la nostra compagnia di bandiera non riteneva che il collegamento Roma-Bogotà fosse commercialmente conveniente.
L'Accordo in esame disciplina la concessione dei diritti di traffico alla compagnia di bandiera designata da ciascuna delle Parti contraenti e i casi di revoca della stessa; indica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili sul territorio di una delle Parti agli aeromobili, nonché ai passeggeri, equipaggi e merci, e poste dagli stessi trasportati; stabilisce i criteri di accettazione dei certificati di navigazione di brevetti e licenze; fissa le procedure per determinare le tariffe nonché per consentire l'aumento della capacità offerta da ciascuna compagnia di bandiera.
Gli aspetti doganali e fiscali sono regolamentati nel senso di attribuire la totale esenzione ai materiali necessari al volo (carburante, lubrificanti, pezzi di ricambio), mentre il trasferimento degli utili delle compagnie é basato sul criterio della reciprocità.
L'Accordo, infine, prevede il deferimento di qualsiasi controversia al giudizio di un tribunale arbitrale.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui trasporti aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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