Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 916

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 916


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

di concerto col Ministro del tesoro

e del bilancio e della programmazione economica


(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 1523 )

approvato dalla Camera dei deputati il 9 luglio 1996

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 10 luglio 1996



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito






DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195.






ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1996, N. 318



All'articolo 3, il comma 2 é sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati a cura delle parti stipulanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente. Il deposito degli accordi di cui al comma 1 é effettuato entro trenta giorni dalla loro stipulazione; i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 ottobre 1996. In conseguenza di esigenze organizzative e funzionali dei predetti uffici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puó disporre modalità diverse di deposito ai fini di cui al presente comma".




Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1996.



TESTO DEL DECRETO-LEGGE


TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI


Disposizioni urgenti in materia previdenziale
e di sostegno al reddito


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale, con particolare riferimento ai lavoratori del settore agricolo, di adottare interventi a sostegno del settore giornalistico, colpito da rilevante crisi economico-occupazionale, nonchè di preordinare misure in materia di accertamenti ispettivi e di regolarizzazione contributiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legge:

Disposizioni urgenti in materia previdenziale
e di sostegno al reddito


Articolo 1.


Articolo 1.

(Disposizioni diverse in materia previdenziale)

(Disposizioni diverse in materia previdenziale)


Articolo 2.


Articolo 2.

(Disposizioni previdenziali per i giornalisti)

(Disposizioni previdenziali per i giornalisti)

1. Fermi restando i trattamenti previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, continuano a trovare applicazione, sino al 31 dicembre 1997, anche ai giornalisti del settore dei giornali periodici, nonchè a tutte le altre fattispecie già previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. Per il personale giornalistico che farà ricorso al prepensionamento di cui all'articolo 37, primo comma, lettera b) , della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, l'integrazione contributiva a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola" (INPGI), di cui alla predetta disposizione non puó essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i 60 anni di età, l'anzianità contributiva é maggiorata di un periodo non superiore alla differenza tra i 65 anni e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefíci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive ed esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La previgente normativa, prevista dalla citata lettera b), del primo comma dell'articolo 37 della citata legge n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e/o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data del 16 aprile 1996, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento, di cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.
4. Fino al 31 dicembre 1998, per l'assunzione con contratto di lavoro giornalistico a termine di durata non superiore a dodici mesi dei giornalisti professionisti e dei praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o in cassa integrazione guadagni straordinaria, é esteso il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, limitatamente ai contributi di natura previdenziale.

Identico.


Articolo 3.


Articolo 3.

(Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali; accertamenti ispettivi; regolamentazione rateale dei debiti per contributi)

(Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali; accertamenti ispettivi; regolamentazione rateale dei debiti per contributi)

1. La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non puó essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. La predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali.

1. Identico.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati dalle parti stipulanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gli enti previdenziali interessati, entro quindici giorni dalla loro stipulazione; i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 luglio 1996.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati a cura delle parti stipulanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente. Il deposito degli accordi di cui al comma 1 é effettuato entro trenta giorni dalla loro stipulazione; i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 ottobre 1996. In conseguenza di esigenze organizzative e funzionali dei predetti uffici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puó disporre modalità diverse di deposito ai fini di cui al presente comma.

3. All'articolo 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonchè ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave".

3. Identico.

4. A decorrere dal 1º luglio 1996, é determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Identico.


Articolo 4.


Articolo 4.

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati complessivamente in lire 94 miliardi per l'anno 1996, in lire 85 miliardi per l'anno 1997 e in lire 86 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) quanto a lire 44 miliardi per l'anno 1996, a lire 85 miliardi per l'anno 1997 e a lire 86 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300.

2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 14 giugno 1996.

SCÁLFARO


PRODI - TREU - CIAMPI


Visto, il Guardasigilli : FLICK

Identico.