Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 916
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 916
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)
di concerto col Ministro del tesoro
(CIAMPI)
(V. Stampato Camera n. 1523 )
approvato dalla Camera dei deputati il 9 luglio 1996
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito
- DISEGNO DI LEGGE
- ALLEGATO
- Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1996.
- Articolo 1. (Disposizioni diverse in materia previdenziale)
- Articolo 2. (Disposizioni previdenziali per i giornalisti)
- Articolo 3. (Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali; accertamenti [...]
- Articolo 4. (Copertura finanziaria)
- Articolo 5. (Entrata in vigore)
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DISEGNO DI LEGGE
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Art. 1. 1. Il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1996, N. 318
All'articolo 3, il comma 2 é sostituito dal seguente:
"2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati a cura delle parti stipulanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente. Il deposito degli accordi di cui al comma 1 é effettuato entro trenta giorni dalla loro stipulazione; i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 ottobre 1996. In conseguenza di esigenze organizzative e funzionali dei predetti uffici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puó disporre modalità diverse di deposito ai fini di cui al presente comma".
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Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1996. | |
| TESTO DEL DECRETO-LEGGE | TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI |
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Disposizioni urgenti in materia previdenziale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; EMANA il seguente decreto legge:
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Disposizioni urgenti in materia previdenziale
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Articolo 1. | Articolo 1. |
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(Disposizioni diverse in materia previdenziale) |
(Disposizioni diverse in materia previdenziale) |
| Articolo 2. | Articolo 2. |
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(Disposizioni previdenziali per i giornalisti) |
(Disposizioni previdenziali per i giornalisti) |
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1. Fermi restando i trattamenti previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, continuano a trovare applicazione, sino al 31 dicembre 1997, anche ai giornalisti del settore dei giornali periodici, nonchè a tutte le altre fattispecie già previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. |
Identico. |
| Articolo 3. | Articolo 3. |
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(Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali; accertamenti ispettivi; regolamentazione rateale dei debiti per contributi) |
(Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali; accertamenti ispettivi; regolamentazione rateale dei debiti per contributi) |
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1. La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non puó essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. La predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali. |
1. Identico. |
| 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati dalle parti stipulanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gli enti previdenziali interessati, entro quindici giorni dalla loro stipulazione; i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 luglio 1996. | 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati a cura delle parti stipulanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente. Il deposito degli accordi di cui al comma 1 é effettuato entro trenta giorni dalla loro stipulazione; i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 ottobre 1996. In conseguenza di esigenze organizzative e funzionali dei predetti uffici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puó disporre modalità diverse di deposito ai fini di cui al presente comma. |
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3. All'articolo 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonchè ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave". |
3. Identico. |
| 4. A decorrere dal 1º luglio 1996, é determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni. | 4. Identico. |
| Articolo 4. | Articolo 4. |
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(Copertura finanziaria) |
(Copertura finanziaria) |
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1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati complessivamente in lire 94 miliardi per l'anno 1996, in lire 85 miliardi per l'anno 1997 e in lire 86 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede: a) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;b) quanto a lire 44 miliardi per l'anno 1996, a lire 85 miliardi per l'anno 1997 e a lire 86 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300. 2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto. Articolo 5. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addí 14 giugno 1996. SCÁLFARO PRODI - TREU - CIAMPI |
Identico. |