Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 872

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 872


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica


(BERLINGUER)

di concerto col Ministro della sanità

(BINDI)

e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 1496 )

approvato dalla Camera dei deputati il 3 luglio 1996

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 4 luglio 1996



Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione





DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

1. É convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 55, e 12 aprile 1996, n. 192.







Decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1996.

Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, al fine del tempestivo avvio dei corsi, di emanare disposizioni in materia di ammissione alle scuole di specializzazione medico-chirurgiche dei laureati in medicina e chirurgia collocati utilmente nelle relative graduatorie, in attesa del conseguimento da parte dei medesimi dell'abilitazione all'esercizio professionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con Ministri della sanità e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legge:

Articolo 1.

1. I posti in soprannumero, rispetto alla dotazione di diritto ed agli eventuali posti aggiuntivi, assegnati o da assegnare nell'anno accademico 1995-1996, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ai laureati in medicina e chirurgia, sotto condizione del conseguimento, da parte di questi ultimi, dell'abilitazione all'esercizio professionale entro il primo semestre del primo anno di corso, sono riassorbiti e portati in detrazione dalla ripartizione alle scuole medesime nell'anno accademico 1996-1997.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1996, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 11 giugno 1996.

SCÁLFARO


PRODI - BERLINGUER - BINDI - CIAMPI


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