Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 870

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 870


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

(V. Stampato Camera n. 1378 )

approvato dalla Camera dei deputati il 2 luglio 1996

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 4 luglio 1996



Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti

finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica






DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

1. É convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 187.







Decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1996.

Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'utilizzazione nel 1996 di somme stanziate nel bilancio dello Stato, relativo al 1995, finalizzate ad interventi per il funzionamento della pubblica amministrazione, le cui complesse procedure non é stato possibile completare entro la fine dell'esercizio 1995;

Ritenuta, altresí, la straordinaria necessità ed urgenza di rendere immediatamente utilizzabili le risorse finanziarie disponibili per consentire l'attuazione dei progetti relativi alla "Rete unitaria della pubblica amministrazione";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legge:

Articolo 1.

1. Le disponibilità del fondo da ripartire per il finanziamento delle attività previste dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non ripartite entro il 31 dicembre 1995, limitatamente agli importi per i quali sono intervenuti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno approvato e reso esecutivi i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, nonché a quelli occorrenti per il funzionamento del relativo comitato tecnico-scientifico fino alla completa definizione delle procedure di controllo e valutazione dei progetti, sono conservate nel conto dei residui per essere ripartite, con assegnazio ne della relativa spesa ai pertinenti capitoli di bilancio nell'anno successivo.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Sono conservate nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, le somme iscritte al capitolo 1166 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio e destinate alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché le disponibilità in conto competenza ed in conto residui, non impegnate entro il 31 dicembre 1995 e destinate dalle amministrazioni centrali dello Stato all'acquisto di beni e servizi informatici, finalizzate alla realizzazione di progetti intersettoriali in materia informatica.
2. É autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1996, di lire 50.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1998, per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, si provvederà ad assegnare alle amministrazioni interessate alle fasi di attuazione del progetto, nonché all'Autorità medesima, le somme di volta in volta necessarie.
3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 3 giugno 1996.

SCÁLFARO


PRODI - CIAMPI - BASSANINI


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