Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 808
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 808
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori RUSSO, SENESE, PELLEGRINO, BERTONI, CALVI, FASSONE e BONFIETTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1996
Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati
- RELAZIONE
- DISEGNO DI LEGGE
- Art. 1. (Istituzione delle sezioni stralcio)
- Art. 2.
- Art. 3. (Requisiti per la nomina dei giudici aggregati)
- Art. 4. (Incompatibilità)
- Art. 5. (Astensione e ricusazione)
- Art. 6. (Stato giuridico e trattamento economico)
- Art. 7. (Applicazione dell'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario)
- Art. 8. (Copertura finanziaria)
ONOREVOLI SENATORI. - Il maggiore ostacolo che si frappone alla piena attuazione ed alla agibilità della riforma del diritto processuale civile approvata con le leggi 26 novembre 1990, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374, ed entrata finalmente in vigore, dopo ripetuti rinvii, il 30 aprile 1995, é costituito dalla grande mole di procedimenti civili arretrati accumulatisi negli anni. Il numero di tali procedimenti, secondo le rilevazioni fatte dal Ministero di grazia e giustizia, ammonta a circa due milioni. Ed é evidente che se alla trattazione di tali procedimenti continueranno ad essere destinati, in via esclusiva, magistrati professionali, nelle proporzioni stabilite dall'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 10 del decreto-legge 18 ottobre 1995 n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, si darà luogo da un lato ad inevitabili ritardi nella trattazione dei nuovi processi, con la formazione di un nuovo arretrato destinato via via a crescere, e dall'altro lato ad un ulteriore aggravamento del già intollerabile ritardo nella definizione dei processi pregressi, per l'inadeguatezza numerica dei magistrati destinati alla trattazione degli uni e degli altri.
La gravità della situazione impone la ricerca di una soluzione di carattere straordinario per la definizione dei procedimenti civili arretrati, tale da consentire l'applicazione della riforma ai nuovi processi in un quadro organizzativo capace di metterne a frutto tutte le potenzialità positive. Di ció si é mostrato consapevole il Parlamento, come risulta dai documenti approvati sia dal Senato della Repubblica, sia dalla Camera dei deputati, nella scorsa legislatura, in sede di esame dei provvedimenti legislativi sul processo civile. Anche il Governo, attraverso gli indirizzi programmatici espressi dal Ministro di grazia e giustizia nella Commissione giustizia del Senato, ha sottolineato la necessità e l'urgenza di un intervento straordinario in questa materia. La soluzione che qui si propone si ricollega a quella proposta, nella scorsa legislatura, dal disegno di legge n. 1044 presentato, unitamente ad altri senatori, dal Sen. Pierpaolo Casadei Monti, e tiene conto del dibattito sviluppatosi attorno a tale proposta e ad altre, in particolare tra gli operatori della giustizia.
Essa si articola fondamentalmente nei punti seguenti:
a)
istituzione, presso ogni tribunale ordinario, di una o piú "sezioni stralcio", composte da un giudice del tribunale, che la presiede, e da non meno di sei giudici aggregati, aventi lo stato giuridico di magistrato onorario (articoli 1 e 6);b) assegnazione alle sezioni stralcio di tutti procedimenti civili pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già rimessi al collegio per la decisione e quelli per i quali é prevista, ai sensi dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990 n. 353, la riserva di collegialità. Iprocedimenti rimessi al collegio sono assegnati alla sezione stralcio qualora il collegio non definisca il giudizio e rimetta la causa davanti al giudice istruttore (articolo 1);
c) espressa esclusione della possibilità di assegnare i giudici aggregati alle sezioni civili ordinarie ed alle sezioni penali, allo scopo di assicurare che la soluzione straordinaria individuata resti circoscritta alla sola definizione dei procedimenti civili pendenti alla data del 30 aprile 1995 e si esaurisca con la definizione di detti procedimenti (articolo 3);
d) nomina dei magistrati aggregati, in via prioritaria, tra avvocati iscritti agli albi del distretto che abbiano maturato il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, abbiano patrocinato cause civili negli ultimi quindici anni ed abbiano superato negli ultimi cinque anni una soglia minima di reddito professionale tale da attestare la effettivita dell'esercizio della professione. Solo per il caso in cui manchino avvocati in possesso dei predetti requisiti in numero sufficiente é prevista la nomina di ricercatori universitari, notai e docenti di ruolo di materie giuridiche in istituti secondari superiori (articolo 3);
e) incompatibilità tra la funzione di giudice aggregato ed esercizio della professione forense e conseguente cancellazione dall'albo dell'avvocato nominato alla predetta funzione. Analogamente si prevede il collocamento fuori ruolo dei ricercatori universitari, dei notai e dei docenti eventualmente nominati in mancanza di avvocati in numero sufficiente;
f) estensione anche ai procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1990 della disposizione di cui all'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, in virtú della quale fuori dei casi di riserva di collegialità previsti dal secondo comma del medesimo articolo 48 il tribunale decide in persona del giudice istruttore o del giudice della esecuzione in funzione di giudice unico. Per effetto di tale estensione i giudici aggregati che comporranno le sezioni stralcio potranno, oltre che svolgere le funzioni di giudice istruttore, anche decidere le cause ad essi assegnate in funzione di giudice unico (articolo 7).
É parso opportuno riservare la nomina a giudici aggregati, in via prioritaria, ad avvocati esperti, come soluzione piú idonea a garantire, pur nella sua straordinarietà e transitorietà, una trattazione e decisione delle cause arretrate seria e conforme al diritto. Gli avvocati, tuttavia, non potranno essere nominati giudici aggregati presso lo stesso tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine cui sono iscritti (salvo che trattisi di tribunale la cui circoscrizione comprenda una popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti), e la loro nomina presupporrà, oltre agli altri requisiti, il parere favorevole del consiglio o dei consigli dell'ordine cui essi appartengono od hanno appartenuto negli ultimi dieci anni (articolo 3) Naturalmente la dignità delle funzioni che vengono attribuite ai giudici aggregati, e la previsione per essi della cancellazione dall'albo, se avvocati, ovvero il collocamento fuori ruolo negli altri casi, inpongono la determinazione di una indennità congrua, che si propone sia composta da una parte fissa e da altra parte correlata alla definizione dei procedimenti mediante sentenza o verbale di conciliazione (articolo 6).
I requisiti per la nomina a giudice aggragati, oltre a quelli sopra ricordati, sono indicati nell'articolo 3 con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), e comma 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374. É previsto il limite massimo di età di sessantotto anni, con la precisazione che l'esercizio delle funzioni non puó in ogni caso essere protratto oltre il settantaduesimo anno di età. La nomina é effettuata per tre anni e puó essere rinnovata per non piú di due volte se non é definito l'arretrato della sezione (articolo 3).
L'articolo 4 regola gli altri casi di incompatibilità, oltre a quelli cui piú sopra si é fatto riferimento.
Sono state opportunamente estese le ipotesi di astensione e ricusazione (articolo 5) ed é stata prevista la facoltà di ricusazione immotivata, che ciascuna parte puó esercitare una sola volta nel processo, al fine di garantire la imparzialità (o l'apparenza della imparzialità) del giudice aggregato, anche nei casi di antipatie professionali non inquadrabili nei rigidi schemi della astensione-ricusazione. Al fine di evitare che attraverso questa forma di ricusazione si pervenga alla scelta del giudice aggregato supplente, predeterminato come tale nella tabella di composizione del tribunale, si é stabilito che la sostituzione avvenga mediante sorteggio tra tutti giuidici aggregati.
Per l'assegnazione delle cause alle sezioni stralcio si é utilizzato l'istituto della assegnazione in base a criteri predeterminati e oggettivi che la legge ha introdotto (articolo 7- ter dell'ordinamento giudiziario) per la migliore attuazione del principio del giudice naturale di cui all'articolo 25 della Costituzione. Ci si é avvalsi anche della esperienza degli uffici spoglio, che operano positivamente presso le giurisdizioni superiori (articolo 2).
| DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1. (Istituzione delle sezioni stralcio) 1. Presso ogni tribunale ordinario é istituita una sezione stralcio per la definizione dei procedimenti civili pendenti al 30 aprile 1995, a eccezione: a) dei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già avvenuta la remissione della causa al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile;b) dei procedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353. 2. I procedimenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono assegnati alla sezione stralcio se il collegio non definisce il giudizio e rimette la causa davanti al giudice istruttore. |
| Art. 2. (Ufficio spoglio per l'inventario e per l'assegnazione dei procedimenti civili arretrati) 1. Presso il tribunale ordinario é costituito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio spoglio per l'inventario e la catalogazione dei procedimenti civili di cui all'articolo 1 comma 1 e per l'elaborazione di un programma di esaurimento di tali procedimenti in relazione al prevedibile numero dei giudici aggregati e delle sezioni occorrenti. L'ufficio spoglio elabora altresí un programma di assegnazione obiettiva e predeterminata dei procedimenti ai giudici istruttori. |
| Art. 3. (Requisiti per la nomina 1. La nomina dei giudici aggregati é effettuata tra gli avvocati iscritti come tali negli albi degli ordini forensi del distretto di corte d'appello, i quali: 1) abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ovvero di anzianità ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni; 2. É richiesto il parere favorevole del consiglio o dei consigli dell'ordine cui l'interessato appartenga o abbia appartenuto negli ultimi dieci anni, corredato da certificazione attestante l'assenza di precedenti disciplinari che abbiano comportato una sanzione piú grave dell'avvertimento. a) l'anzianità di iscrizione all'albo professionale;b) il numero di anni oltre la soglia minima di quindici nei quali, precedentemente alla domanda di nomina, si sia esercitato continuativamente il patrocinio in cause civili. 7. Un avvocato non puó essere nominato giudice aggregato presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine al quale l'avvocato stesso risulti iscritto, salvo che la circoscrizione del tribunale non comprenda un popolazione superiore a 500.000 abitanti. |
| Art. 4. (Incompatibilità) 1. Non possono essere esercitare le funzioni di giudice aggregato: a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;b) gli ecclesiastici di qualunque confessione religiosa; c) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici. 2. La nomina a giudice aggregato é incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato o procuratore e comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati e procuratori ai sensi dell'articolo 37, primo comma, 1º, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578. |
| Art. 5. (Astensione e ricusazione) 1. Il giudice aggregato ha l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e dalle altre leggi, anche quando egli, ovvero il coniuge o il figlio esercenti la professione forense, sono o sono stati associati o comunque collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L' astensione ha effetto dal momento della comunicazione al presidente del tribunale e non é richiesta l'autorizzazione prevista dall'arti colo 51 secondo comma del codice di procedura civile. |
| Art. 6. (Stato giuridico e trattamento economico) 1. I giudici aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari. |
| Art. 7. (Applicazione dell'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario) 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, la disposizione di cui all'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1991, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora avvenuta la remissione della causa al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile. |
| Art. 8. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1996 e a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. |