Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4832

Art. 5.

    1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali attribuisce alle regioni interessate i finanziamenti di cui nell’articolo 8, in rapporto ai relativi interventi di competenza, finalizzati all’attuazione delle attività stabilite dal comma 1 dell’articolo 2. Tali interventi sono attuati, su delega delle regioni, a cura delle province territorialmente coinvolte. Queste ultime possono al riguardo avvalersi delle associazioni combattentistiche, d’arma e di volontariato.