Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4832

Art. 3.

    1. Chiunque possegga o rinvenga fortuitamente reperti e cimeli di cui al comma 2 dell’articolo 2 ha l’obbligo di consegnarli al comune competente per territorio.

    2. L’alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle vestigia indicate all’articolo l sono vietate, anche agli effetti degli articoli 118, comma 1, lettera a), e 131 del testo unico delle disposizioni legislative sui beni culturali e ambientali, approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
    3. Chiunque, senza averne titolo secondo quanto stabilito nell’articolo 2, si impossessa di vestigia di cui all’articolo 1, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire 300.000 e non superiore a lire 6.000.000. Il fatto non è punibile quando è di minima rilevanza avuto riguardo sia alle dimensioni del reperto, sia al valore della sua conservazione sul luogo e al suo rilievo documentario. A questo proposito il comune si avvale del parere espresso dalla commissione tecnico – scientifica regionale di cui al comma 3 dell’articolo 6.